Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/261

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253 e dell 5 In finirne ntario, habbi fecondo il valore dell 5 eredità, in ragione del cinque per cento, non eccedendo però la fumala Di Ragnefì vinti, abbenche fodero più, e diverfe dimande, fumme, e perfone. Privi/. dell* Anno 1604. num. 1. e dell’Anno 1507. in principi 30. Nelle caufe ordinarie in ordine alla difpolizione StatutariaCap. 45. L’b. primo s’habbi riguardo al Libello, overo alla dimanda quando vien efpreffa certa quantità, overo la cofa,della quale fi tratta, fi può ridurre ad una precilà dima, ed in tal calo habbi quatrini tré per o»ni lira, non eccedendo però mai la fumnia di Ragnefì 20. & ancorché foffero più Perfone, più quantità, caufe, fatti, punti, fidoveràil tutto terminare mediante una fola Sentenza, tanto nelle cole Civili, quanto in quelle Criminali; nè fi potrà, per il guadagno far alcuna divifione delle caufe connette. Stat. cap. 45. de Cimi. Gail.UL 1. obf.i%. Mynfwz Cent. 1. obf. 537. 1 J *. l* 1 quelle caufe poi, nelle quali non fi può confiderarecerta quantità, ne ridure ad una vera dima, e che hanno tratto fuccettìvo di tempo, habbi al più Ragnefì dieci, ed anco meno, a proporzione della fatica Coniti tu t. Chriftofforina, Verf In Caufis vero ubi certa. 32. Quando vieti’ addimandata l’elecuzione della Sentenza. cheilmedefimo Giudice haverà proferita, non fe gli deve veruna mercede: fe poi la Sentenza della quale vien adimandata l 5 efeccuzione, fotte data portata dal fuo Predecettòre, per effer il medefimo Tribunale, datoanco che perqueda caufa fi facefiero tré, over quattro Termini, parimente non habbi cofa alcuna, ma fe la Sentenza fotte data portata in altra Giurifdizione, e fopra quella gli occorrette fentenziare, in tal cafo habbi in ragione del cinque per cento, non eccedendo però Ragnefi vinti, come fopra. Pr/W dell’Almo’ 15*8. Verf Caufas fportulas.■ CafLin l. adite. §. lem. num* 3 * VtrJ, ah quando jj.dere ind. Ade noeb* Conf. 320. num* 32. de Arbìtr. cr. 65. num. Jecundo. * 33. Per le Sentenze portate in confuto, fe f itteflo Giudice haverà dichiarato, habbi fittamente un folo falario, e fe non hàverà dichiarato habbi la metà del falario; fe per di lui colpa, ò negligenza non haverà fatta la dia dichiaracene non gli ddeve alcuna mercede; delle fenren55 £°. n 9 ua ^ c bc riferva, habbi fittamente un folo falario Privi/, fopracitati. Verf. de fententys vero latis. 34. Accadendo, che le Parti, nelle caufe ordinarie, recedinodalla lite, e non procurino la prefentata degli Atti, in tal cafo per la conte* dazione della lite fi deve la quarta parte, e per la publicazione del procedo la metà del falario. Stat. Lib. 2. cap. 45. 35. Per le licenze di portar gl’arcobugj, e deli’ effrazione dellebiade, mente fe gli dette fecondo il fitto. 36. Nell ammettere le contumacie, e proteflazioni, le non farà proceduto con ordine legitimo parimente niente fi deve, poiché ciò devefì riputare per mera interlocutoria, fopra mm. 17 11. Per ogni legalità, ed’appofizione del fig ilio, di qualfifia Scrittura» over Atto, habbi una lira, e volendo alcuna perfona 1 ’appenfione del figlilo più grande, doverà contribuirgli lire cinque, come fi hà codumato per 1* addietro. 38. Non farà lecito all’Attcttore ettercicare alcuna mercatura ò palefàmente, ò nafeoftamente, nè far altri contratti, fe non per il bifogno del Vitto, e Vefh’to. Privi/, dell’Anno 1579. Verf Imper auod non lice at Lib. 1. cap. de cent. fud. 39. NeU’.ordine di procedere giudicialmente fi oflervino eflattamente A a li Sta