Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/264

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72$6 loro mente, in parte confonànte ed in parte difcordante alli nodri prògetti, habbiamo nuovamente revifìo tutti li predetti Gravami, e mezi, e fattovi Copra ogn’uno di effi maturo riffl elio, abbraciando più torto I’ equità, che il rigore di Giurtizia, habbiamo giudicato bene di proporre e ftabilire la predente noftra terminazione, deliberazione, compofizione, e moderazione de’ dirtbnanti pareri dolina, e 1 ’ altra Parte, come col tenore delle prefenti proferitilo, e ftabilimo nel modo, che Teglie. Invocando il Nome del Signore, dal quale procedono nitrii retti Giudizi. Tra li Gravami proporti dagli Efteriori, il primo fù perchè quelli credevano, che 1 ’ e dazioni, che li Confort della Città per il paffuto hanno fatto da erti àcaufa delle Steure, quali vengono impofte nel Contado del Tirolo, fodero fatte ingiuftamente, nel modo, che fono fiate fatte; imperoche detti Efteriori pretendevano, che da effi non fi poteflero effiggerne due terzi, mà che il pagamento di dette Sreure doverte farli tanto dalli Cittadini, quanto dagli Efteriori, à proporzione del patrimonio de’ beni d’ogni uno obligati à quefta contribuzione, cioè per <es libram, affinché quello che poffiede meno, non venghi à pagare l’ifteftò, e forfè d’avvantagio di quello, che poffiede il più; e perciò dimandavano, che forte provifto, acciò nell’avvenire fi dovertèfare la compartita, e contribuzione di dette Steure fecondo i poderi d’ogn’uno, cioè per ais, & libram, e non per via del Terzo fecondo la Sentenza di Aleffandro, la quale pretendevano non haver luogo nel pagamento delle Steure, ò Fanti per fuflidio del Duca d’Auftria, mà fidamente nelli Soldati rtipendiati necceffiari alla diffefa del Vefcovo, e Prencipe di Trento, della fu a Chiefa, e Città all incontro li Cittadini afleri vano il contrario, tanto per il fine, e ragione, efpreffi in detta Sentenza,quanto in vigore della confuet udine per l’addietro inviolabilmente offervata, fecondo la quale limili aggravi di Steure, e furtidj piacitati nelle Diete, fono Tempre flati importi, e contribuiti in tré parti,cioè due dagl’Efteriori, ed una parto dalli Cittadini. Noi fopra quello gravame dichiariamo, che nell’avvenire fi debba ofifervare, quanto fin’hora per I’ addietro vien concordamente dalle parti concerto efler flato praticato, ed’oflèrvato, fi per il fine della precitata Sentenza del Vefcovo Alertandro, quanto in virtù dell’antica offervanza, e confeguentemente dichiariamo, che il primo capo di deta Sentenza debba fortire il fuo vigore anco nelle contribuzioni delle Steure e fufid/, che fi placitano nelle Diete, qualùnque contradizione degli Efteriori in contrario non oliarne. II fecondo gravame fu circa la Ferfina, ed’efcavamento del Vafo di quell’Aqua, ogni qual volta venghi empito dall’inondazione, imperoche gli Efteriori pretendevano non efler tenuti alla contribuzione di quell* opera, frante che di quefte Fabriche non fi fà alcuna menzione nella predetta Sentenza, quale, perchè parla dell’opera fuori delle mura pretendevano che la fi dovette intendere delle opere, che fi fanno per la forti, fìcazione, e dirtela della Città, ed all’incontro li Cittadini aderivano che gli Efteriori fiano tenuti all’un’e l’altro degli accenati Javorieri, allegando, che il riparo di ambi dette Fabriche, ridonda in diffefa dellaCittà, quale ftarebbe in pericolo, fe con diverfi ripari de muri, e de legnami non veniffe munita; onde ertendo gli Efteriori tenuti, in virtù di detta Sentenza, concorrere alla diffefa della Città, in confeguenza, dicevano, efler’obligati di contribuir’anco alle predette Fabriche della Ferfina. Sopra del quale articolo habbiamo flitnato bene di abbiadar la firada di mezo, cioè, che occorrendo di doverli fare qualche fabrica di là dal