Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/265

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là dal Fiume della Ferfinaj gl’Efteriori fijno folevati, ed eden tati dalia contribuzione à tal Fabrica, dante che quella ridonda più torto a defefa della Campagna, che della Città: mà richiedendo il bifogno di far qualche Fabrica di Muro, ò di Legni di qua dalla Fer/ìna verfo la Città, per difefa della medefima, ovunque quella babbi il fuo principio, e fi effendi, in tal cafo gli Efteriori fiino tenuti concorrere alle fpefe di erta per due terzi, come nel proflìmo Capitolo, e per l’altro terzo li Cittadini: e ciò che habbiamo detto intorno la Fabrica di quà della Ferfina verfo la Città, alla contribuzione della quale fono tenuti anco gli Erteriori, l’iftertb dichiariamo doverli fare, ed oftervare circa la fcavazione dell’irterto Vafo di detto Fiume ogni qual volta farà deliberato di doverfi fare; falvo che quelli, i quali contribuitane, e fatano tenuti contribuire alla Fabrica di là dalla Ferfina, vogliamo, che fiano anco particolarmente tenuti allo fcavamento predetto per un terzo, e per uno là Città, e per F altro terzo il medefimi Efteriori di là, e di quà dall’Adice. il terzo gravame confifte nel modo di predare, e pagare gli aggravi, che in vigore della preallegata Sentenza fono temiti contribuire gli Erteriori, cioè fe quelli portino efler collretti à pagare lafua contingente porzione in danaro, overo fe gli fia lecito, come effi deaerano, quella contribuire con le Perfone, carri, e materiali confacevoli all’opera fopra quello gravame, fupplendo in ciò la Sentenza del prefato Vefcovo AlefTandro, e non dirtentendo anco li Cittadini, dichiariamo, e perfollievo de’ poveri concediamo licenza, che gli Efteriori portino adempire alle gravezze,-che fe gli afpetrano come fopra, con IePerlone, e carri purché ciò fi porti fare comodamente, lenza confufione, e pregiudizio dell’opera da fard, à riguardo della troppo dimora, che fi frapponefle nel dar più torto le perfone, che il danaro, Onde per quanto richiederà la qualità dell’opera, coli giudicamo ragionevole I’efTaudire in ciò li Efteriori, come i’ellaudimo. Il quarto gravame riguarda le Zaire, over Ratte,che urtano nelle Pitie del Ponte, ed il fuftìdio, che fù folito effigerfLper la Fabrica di erto Ponte dagl’Uomini di Riva, Arco, e Sermione, e da chiunque altri, che Fono foliti contribuire, pretendendo, li fopranominati Efteriori, che tutto ciò debba cedere, e ridondare anco in lóro comodo, e beneficio, aderendo all’incontro li Cittadini, che rifpettoalle Ratte, overo Zatte redi già decifo nelli nuovi, ed antichi Statuti della Città al Libro fecondo de’Sindici, Cap. 102. per quello poi concerne li diffidi pecuniali dicevano li Cittadini, che l’antica, e preferitta oflervanza, è contraria alla pretenfione degl’Efteriori, fecondo la quale gl’accenati fuffidj hanno ceffo fedamente in utile, e beneficio della Città, ed non già degl’Efteriori, e Cittadini: in ciò abbracciando l’equità dichiaratilo, che quanto ai Legni, debbano efler’eftauditi li Cittadini in vigore della difpofizione de! Statuto preallegato. Circa poi li predetti fuffidj pecuniali giudicamo ertere cofa ragionevole, che quelli debbano per I’ avvenire cedere in utile d’ambe le Parti, ed oltre di ciò, che di più occorrerà fpenderfi, venghi contribuito dalli Cattadini, e dagl’Efteriori per le Ratte, overo Zatte, de’ quali parla la Seatenza del noftro Predeceflòre Vefcovo Aleflàndro. Il quinto gravame fù circa la contribuzione fatta all’Aqua del Fiume Lavifio, quale rotto l’Argine feorreva verfo Campo Trentino, da ridurli nel folito fuo Vafo antico; Imperoche dicevano gli Efteriori,non eflere tenuti alla riduzione di detta Aqua del Lavifio, fe lafciando il fug — ■ A a 3 primp