Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/273

Da Wikisource.

2ÓJ mi, e mercanzie d’animali, che eccedefse la fudetta fumma di lire 2 j., proibendo efprefsamente, e condannando per nulle, e fraudolente quelle azioni, che venifsero intentate avanti il medefimo Foro Capitaneale, con la divifione del credito maggiore afsai di lire 25. da sè ftefso, ed in fua intiera natura elìdente, con volerne efigere lire 25. alla volta in fraude dell’Officio ordinario Afsefsoriale, al quale s’al’petta limile cognizione, fiotto la pena fudetta per ogni un capo, e cadauna delle Perfone centra facienti da elser irremilfibilmente levata. 3. E perchè la natura delle fudette caule non eccedenti lire 25. da conofeerfi dall’Officio Capitaneale, è puramente fummaria,quindi novamente fi comanda, e Itabilifce, che nella difculfione d’efse fi debba cefilare, ed allenere da qualunque procefsatura, e dettatura in ifcritto dovendo le Parti udirli in voce conforme porta la natura del fiimmarioGiudicio, fcrivendofi folo il Decreto, e toltene le polizfoni, ed efame de’ Teli imonii necefsario, che potrà ridurli in ileritto, mabrevemente, etralafciata quallilia fuperfluità di dicitura, ed elìenlione, fuori dell’efsenziaJe, fiotto pena agli Avvocati, che detteranno lellìanze, a’Notari,che le deriveranno, di Ragnelì 25. al Fifco per ogni volta, e della nullità dell atto,e fcrittura, con perdita delle loro mercedi, e falva ragione all Eccell. Sua Rev. di privarne li Notari dell’autorità di (crivere nell’officio loro, e della fnfpenfione dell’avvocare contra gli Avvocati contrafacienti, pena unitamente confinatagli, e folo rilervata ad arbitrio della prelibata Eccellenza Sua Reverendifsima 4 Come anco, fendofi introdotto l’abufodi far nafeere, in una caufa riguardante così poca fu mma, più interlocutorie, dove pure fi deve fummariamente, edifmelfi articoli dilottigliezze,& altercazioni inutili venire alla decifione del merito, fi fìabilifce, e commanda, che nell’avvenire non fi poffia ecitare, e conofcere in qualfivoglia caula fummaria, come fopra, avanti il ludetto Foro Capitaneale più che una fentenza interlocutoria, fotto pena della nullità degli atti, e lentenze ulteriori portate, alle fpefe delle quali, nè verlo ilGiudice ne verfo gli Avvocati,ed Attuarii potranno elfer aftrete le Partane per tal interlocutoria fegli debba più per fporto!e,che la metà di quelle li devono per la cognizione del merito principale, e quando pure forrnalìero più interlocutorie di una, per le medefime oltre la prima, non fi doverà alcuna fportola. 5. Parimente fi proibifee, che niuno ardifea, ò polla introdure avanti l’Officio Capitaneale d’elle Valli, tanto in prima, come in feconda Finanza, alcuna caufa Regolatore, ò qualunque altra di tratto fuccelfivo, fe non in cafo d’appellazione interpolila da’ Decreti portati da’ Regolaci maggiori, overo fe fi trattalìe di fole lire 25. lotto pena di Ragnelì 25. ad ognuno de Contrafacienti, ed ogni volta, che contrafaranno. 6. Inoltre, fendo flato introdotto perniciofo abufo nell’Officio Capitaneale di rilafciare precetti, e mandati, come anco Proclami riguardanti fondi, prati, poderi, e ferviti!, ed altre ragioni di affai maggior valore, e prezzo, che di lire 25., cominandole la pena di fole lire 25., e poi attirando à sè |a caufa tutta fotto pretello, che habbiano contrafatto alla pena delle lire 25. tendendo ciò in fraude apertamente, e deflruzione della Giurifdizione ordinaria dell’AlTelfore, con arrogarli per ìnd/ncrum quell 3 autorità, che all’Officio Capitaneale non fi conviene; fi proibifee però, vieta, e comanda, che nell’avvenire alcuna Perfonanon polla impetrare fomiglianti comandi, e precetti della natura, come di fopra, dall Officio Capitaneale, né alcun Notaro rogarfene fotto pena di Ragnelì 50. al Fifco per ognuno, ed ogni volta, ed inoltre della fufpenfio-