Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/274

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n66 pendone del Notariato à chi haverà ardire di rogarfene, affolvendoper adefo per Tempre ognuno dall’offervanza,ed ubbidienza d’effi Proclami, e Precetti li quali in ognitempo faranno caffi, nulli, edi niun valore. 7. Come non meno, fer pendo graviffimo abufo nell’Officio Affefforiale nell’intentamento de libelli d’ingiuria, e nelle femplici contumacie non cognita cauta ■, con danno graviffimo, e tante volte efterminio delle famiglie de Sudditi, per l’avidità, ed ingordigia de’ Giudici, Avvocati, e Notari, e maffimamente degl’Avvocati Confidenti delle Parti, che prima ftudianol’empiezza della propria borfa, che il merito della caufa propoftagli dal Cliente;lì ftabilifce però, e determina, che nell’avvenire quallìfia cauta di libello d’ingiuria quantnuquealtamente taffata, per qualfìvoglia fumma,ecaufad’ingiurie verbali,overo anco di fatto non attroce, non poffa taflarfi, nè riceverli più di Ragnefi s per la Sentenza dell’Alfe flore ò qualfivoglia altro Giudice ordinario, ò Delegato in effe Valli, e così per Avvocato, e Notaro proporzionatamente, ficchè alla conteftazione, ò concilinone in caufa fi debba regolarre la taffa à proporzione delli fudetti Ragnefi 5. al più, conforme alla difpofizionedel Metodo d’effe Valli,lotto pena di Ragnefi 5o.alFifco, da incorrerli tanto dal Notaro tafsante, quanto dalGiudice, ed Avvocato ricevente, noneffendofi per admettere alcuna leufa difpontanealiberaleefibizionedelle Parti,che farà fempre riputata per eftorta, e prefnnta ricavata per vim, edmetum, ed infrode della prefente Coftituzione. Comandando parimente,ed ordinando,che per le femplici contumacie non iflrutto prima il proceffo,e non dedotto ne’ meriti efenzialmente con prove, e difela della Parte, non fi poffa taffare al Giudice per lporrole del Decreto proferito, che un Ragnefe, e così à proporzione agli Avvocati, e Notari della Caufa, come le foffe interlocutoria, dovendo, e potendofifempre riformare tal Sentenza, purgata la contumacia con le fpefe,e dichiararli fervatis fervandis, cognita caufa nel merito, fotto pena a’Giudici, Avvocati, e Notari, che tafferanno, e riceveranno di più, di Ragnefi 30. al Fifico, da incorrerli per ogni Contrafaciente, e tante volte quinte &c. Ordinandofi, che famigliami Decreti in contumacia non poffino portarli dal Giudice, prima che non fia fcorfa un’ora intieradopo l’ora prefiffa nella citazione, intendendo ciò folo delli termini fuori derle Udienze eftraordinarie; ed in quelle ordinarie folo in line delle Udienze. 8 Così anche, confiderando li difordini, e fpefe inutili, che vengono cagionate nell’dedizioni, mentre à tali Atti efecutivi fogliono aflìftere li Notari, fenza che fi vegga da tal aflìfienza redondar alcun utile,òal Creditore, ò al Debitore, ma bensì accoppiamento di fpefe fuperflue; perciò in avvenire fi cornette, e comanda, che alcun Notaro non debba, nè poffa affiftere alla confumazione de’ fudetti Atti efecutivi, ò cadauno d’elfi, ma quelli debbano effer fatti, ed efeguiti da’ foli Officiali, col riportarne poi fucceffivamente intiera, e fedele relazione ahi Notati di atto in atto, che verrà confumato, fotto pena della milita di tal Atto, e di Ragnefi 25. al Fifco. 9’ È finalmente, fendo!] ridotto l’Officio de’ Notari àtanta viltà, che molti per attirare à sè le occafioni de’contratti, e toglierle à chi con mente più retta, e difinvolta farebbe per rogarfene de’loro atti, sì nelle ultime volontà, che inter vivos, contentando!], e pattuendo conleParti,e fpefse volte anzi offerendo!] ultroneamente per una mercede yUìffima, d’onde poi, che praticando somiglianti azioni indecoreall’officio, da meno elperti, e meno periti nch’Arte notariale, per lo più fi commettono più errori, e difetti de’ rogiti, con l’omefsa anche delle claufole efenzia