Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/287

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279 è festio del Teflatore, ò deponente, in modo tale, cheti Regiftratore iteli* Archivio non fappi, ne faper poffi il contenuto di dette ultime volontà, e donationi fé non al di fuori 5 ove doverà farfi 1* infcrittione del nome del difponente 5 òTeftatore, e di qual* forte fiidetta ultima fua volontà ò difpofitione, dovendo detto Regiftratore, e fuoi Succcfloti Ar chivìfli tenere tali ultime volontà così fìgillate, ben’cuftodite, & m luogo appartato fin’tanto viverano leperfone Tettanti, e deponenti per regiftrarlepoi à fuo luogo hauta, che nè bàvera la notitia della morte de difponenti, e Teftatori, dovendo all* hora dette ultime volontà efler aperte,e difigillate colla prefenzadel Notaro, che fé nè rogò, entro dlpacio di giorni quindici, doppo hautonc notitia della morte, coinè a, fotto pena di Ragne» vinticinque tot/s quottes &c. tanto all Arcnivilta, quanto al Notaro, che fé ne rogò ne’fuoi cali, dà efler applicata come fopra, e della privatione immediatamente dell officio d Archivilta, o Notariato, e ciò quando la volontà delTeftatore, e deponente, non folte di dar all’Archivio aperte dette ultime volontà, e fotto r mette pene a medemo Arcliivifta, e Regiftratore fii obligato tener’anco fecreta la contegna a lui fatta di dette ultime volontà, e donationi. Secondo che li Notari, li quali s’haveranno rogati dell Indumentii, fentenze dell’importare, oltre li Ragnefi vinticinque, & altre fcritture dà prefentarfi all’Archivio, immediatamente doppo la publicatione di ciucili fi Facino dare dalli Contrahemi, & intervenienti caimani dieciotto, lènza obligo d’altra com penta rione al tempo della fcotfìda dell In frumento, de quali carentani dieciotto, tei nè doveranno sborfare all Archi vifta, e Regiftratore per fuo impiego quando precetteranno I Inanimenti, fentenze, e fcritture, e ciò non facendo li medemi Notari faranno tenuti pagare del proprio, e li altri carentani dodeci il Notaro potrà tratenere per fua mercede della copia. Quali carentani dieciotto trattandoli de contratti, ò fentenze faranno pagati per metà dalle parti, trattandofi poi d’ultime volontà dal folo difponente, ò fuoi Eredi. v Terzo, ch’ogni volta, che peri’ Archivifta, e Regiftratore tara data copia d’alcun Inftrumento, ò rogito fottolcritto, &authentico in torma col fuo proprio fegno del Notariato, e figillo dell Archivio, a tal copia fi devi così nelli giuditii publici, come in ogni altro luogo della l adeftaria, e fuori di quella, con la legalità in forma, dare piena, òc indubitata fede, e faccia quella piena provatione tanto come fe folle ogni fcritura, fcritta fottoferitta, & auhenticata per mano, e fegno del Notaro quale fe ne foffe rogato.. Quarto, fe per cafo occorefle, che l’Inftrumento, e Rogito eltratta dal Notaro, del quale fe nè è rogato, e dato alle parti ò ad alcuna d eue foffe contraddente, ò in alcuna parte diverfo al prefentato nell’Archivio, e Regiftro, che all’hora prevaglia quello dell’Archivio come pili valido, più intiero, e lineerò, non levandoli perciò l’arbitrio al Giudice conforme alle concorrenti circonftanzedi provedere, quanto di ragione ogni volta vi foffe diferepanza tri il protocollo, e la copia conlegnata all’Archivio. _, Quinto, che tutte lecaufe, ò differenze, e controverfie, che occorreranno per caula delle cole pertinenti all’Officio dell’Archivio, Archi» vifta, e Regiftratore debbin’effere propofte, afcoltate, decilc, e terminate,fummariamente fine [trepidi, ó*figura Iudicii dal MagilìratoConiolare, eccelliate lecaufe difallitàcomefoprarifervate al Giudice ordinario Serto, e rifpetto all’Inftrumenti, fentenze, ultime dilpofitioni, tre fcritture come fopra, feguite avanti la publicatione delli prefetti CaB b 4 pitoli