Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/31

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n 21, O. i ’?! DEL CIVILE, Della Commemoratione di tutte l’Anime. Di S. Martino Vefcovo, e Confeflòre. Delle Confecrazioni, dal decimo terzo, finalvigefimo giorno wlufivè Della Prelentazione della Beata Vergine Maria. Di S. Catterina Vergine, e M. DiS. Andrea Apoftolo. DEL MESE DI DECEMBRE. Di S. Nicolò Vefcovo. Di S. Ambrogio Vefcovo. Della Concettione della Beata Vergine Mar ia. Di S. Tomafo Apoftolo. ai. Della Natività di Noftro Signor Giesù Chrifto. 25. Di S. StefFanoProtomartire. ad. Di S. Giovanni Apoftolo, & Evangelifta. 27. De’ SS. Innocenti. a 8. Di S. Tomafo Martire. a 9. DiS. Silveftro.,. 31. Parimente vogliamo, che fi facciano le vacanze nel modo, e giorni feguenti. Dalla Domenica ultima di Carnevale, fin al Mercordì dopo la Domenica della Cafolara ìnclufi-vè. Nelli Venerdì di Marzo, come di fopra. Dal gionio delle Palme fin all’Ottava della Refurrettione di Noftro Signore. Nelli tré giorni delle Rogationi. Nel giorno dell’Afcenlìone di Noftro Signore. Nella Pentecofte, coh li due giorni proifimi feguenti. Nella Feftività del Corpo di Noftro Signore, con 1 Ottava. Nelle ferie delle Meflì, che cominciano li. 11. Giugno, fin alli. 3. di Luglio inclufi’vè. Nelle vendemie, che cominciano dalla Natività di Maria V. dei Mefe di Settembre, e durano fino alla Ottava di Santo Michele ’mclufivi. Nelle ferie delle Confecrationi, che cominciano li. 15. Novembre, fin alli vinti del medemo Mefe inclufi-u’e. Nelli giorni introdotti ad honor di Dio, e riverenza del nome Divino, che per confuetudine fi celebrano nella Città di Trento,ed altri, che faranno intx-odotti da Noi, Succeflòri, o Vicario noftro. Nelle quali Solennità vogliamo però, che fi polla procedere in Criminale a indicii, captura, e tortura. E cofi vogliamo fiano oflervati: che quanto alli giorni feriati in honor di Dio, non fi polla,acconfentendo anco le parti, dimandare, ò fare cofa alcuna attinente à Giudicii: e ciò che farà fatto, nelli predetti giorni, i^/o jufe fia nullo, e di niun valore. Salvo però, che le citationi ottenute nè giorni non fenati, fi pollano efequire ne’detti giorni feriati, per il tempo de’giorni non feriali. Aggiungendo anco, che nel tempo del Carnevale, delle Melfi, Vendemie, fia lecito procedere in Criminale, per mercedi, e danni dati, come di fopra. Dichiarando di più, che nelle ferie del mietere, Vendemie, e Carnevale li pofla con confenfo delle parti, ò tacito, ò efpreflo agitare nelle caufe: overo fe fia renunciato alle fèrie prolfime introdotte in utilità de gl’huomini, nelle infraferitte, ed in tutte le caufe, che per natura fua di legge commune, ò degli Statuti fono fummarie, e privilegiate. Che