Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/32

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24 LIBRO Che gli Decreti, e precetti fi puonno fare anco in giorni fenati - Gap. 41. C He gli precetti, autorità, e decreti fi portano fare, ed interporre anco in giorni feriati, eccettuati quelli, che fono in honorem Dei; ed in qual fi voglia luogo della Città, del Vefcovado, e Dirtretto di Trento, dando in piedi, e fedendo 5 e cofi fatti, ed interporti habhino la fua fermezza. Delle commiflìoni delle caule, e delli Salarii de’ Giudici. Cap. 42. P A rimente Ordiniamo, che ciafcuna commirtìone di caule, da farli per fa venire ad alcuno Jurifper ito del Collegio della Città di Trento, fi debbi fare dal Giudice, ove fi tratta la controverfia, di confenfo delle parti; le quali douranno nominare i Confidenti, tanti per parte, che fiano del detto Colleggio, ò altri, fe nel Colleggio non fi potranno haver Confidenti; in modo, che le parti s’accordino almeno in uno: e la commiffione fatta in altra maniera non vaglia de j uve: fe non in cafo le parti, ò una fòrte negligente tra’l termine da ftatuirfi dal Giudice, cioè da terza al vefpro,ò dalvefpro fin à terza del giorno feguente, alhora il Giudice faccia l’elettione d’uno de confidenti prefittati da una delle parti, & à quello vengi confidata la calila: e fe tutte le parti farano negligenti all’hora il Signor Podertà potrà ellegere uno a fuo piacere, & il Giudice al quale farà commerta la caufa, ò folo, ò accompagnato debba prefentare in fcritti il fuo configlio fopra la caufa, al Banco del Podertà, ò Giudice, ove fi difputa la quertione in fpacio de giorni 15. dopo hautoil Proceflo, altrimente cafichi dalla commiffione predetta, fe non forte flato ragionevolmente impedito: alla qual caufa non porta più effer aflonto. Et il falario d’ertòjurifperito, e de compagni, fe farà accompagnato, fi tallì, come nelli Statuti de falari delli Giudici, e fi metti in fequertro,e rimanga apprertò al Notaro della caufa, ò caufe, finche erto Eletto haurà dato il fuo confeglio in fcritto, chiufo, e figillato, in fpazio delli giorni già detti, al Banco del Podertà, ò Giudice, il quale fia obbligato far la fentenza, conforme al tenor del configlio, in termine di tré giorni giuridici proffimi fequenti, dopo dato il configlio. Che non fi puonno commetter caule à Dottori, fe non fono del Collegio della Città di Trento. Cap. 43* S Tannino, e Determiniamo, che ninna caufa, ò configlio da darfi fopra qualche controverfia, ò tafia di fpefe, fi porta commettere, le non a Jurifperiti habitanti nella Città, e che fortengono gli carichi di ffiferta > *- ra quali fiano comprefì anco gli Signori Configlieri del Reverendilnmo l adrone noftro, ed il Podertà della Città, che farà di tempo, òj. tem P° 5 e cendofi altrimente, non vaglia. E niunojurifperito della Citta di lxentq porta effer eletto Giudice à qualche Tribunale, ò Uffizio della Comminuta di Trento, fe non farà fcritto nella Matricola del Collegio de gl A avocati, e Procuratori d’erta Città, ed eleggendoli, l’elettione fia di niun valore. E che arti Gradici deputati à tener ragione non fi debbino commetter conlegh alcuni; ancorché fallerò fcritti nella matricola de Dottori di legge, econtrafacendofi, tanto chi commette, quanto chi riceve, fi condanni in venticmque r.1