Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/33

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DEL CIVILE. 2 5 que libre di buona moneta: e ciò, che farà flato eflequito, fia di niflimo «momento. D’haver configlio in ciafcheduna cauli., ricercando le parti, e del modo di commettere le caule, e leguir il conliglio - Cap. 44. P Arimente determiniamo, che tutte le caute civili, da dieci libre dì buona moneta in sii,nelle quali fi deve far fentenza definitiva,òc habbia forza di definitiva, ricercando le parti, òuna, confeglio di Sapiente, la commiffione fi faccia per mezo delli Giudici, Sindici, ò Oonfoli della Communità di Trento, quali Giudici però s’intendano obbligati, quando effi, ò uno di loro non fia Dottore, la commiffione, dico fi faccia à confeglio di Dottore del Collegio de gli Auvocati di Trento. Nelle quali commiffioni le parti non pollino fòfpettare alcuno,ma ricercate dalli Giudici, ò dalle parti debbino nominare i fuoi Confidenti da fcriverfi immediatamente dal Notaro della caufa ne gli Atti fuoi: e diano tanti Confidenti, che s’incontrino in uno, al quale fi commetta la caufa: ò almeno fiano tenuti nominar tre Confidenti per parte: e fe s’incontreranno in più, uno fia cavato à forte: e fe non s’incontraffero, s’elegga uno de’Confidenti di ciafcuna parte, de’quali due uno fia eletto à fòrte; e fe gli commetta la controverfia. Che fe alcuna delle parti peremptoriè citata, ò ricercata, à nominar li fuoi confidenti, farà contumace, ò ricuferà nominarli, il Giudice, ò Giudici debbino commettere la queflione ad uno delli Confidenti della parte, quale però non fia Afcendente, nè Defcendente di lei, nè Giudice, nè Collaterale, fin al fecondo grado hiclufi’v’e de jure canonico. E corrifpondente al configlio del Dottore fi faccia la fentenza, in fpazio di tre giorni, dopo prefentato il parere; non nafcendo, ò oftante eccezione alcuna, procedendoli nella caufa, conforme al detto confeglio. E commettendofi le controverfie in altro modo, fiano nulle; ne’l confeglio, nè la fentenza fi mandi in eflecuzione, in modo, che le parti fiano reftituite nello flato, nel quale fi trovavano avanti la commiffione. Anzi la parte, in favore della quale filile feguita fentenza,fein termine di tre giorni non rinuncia alla detta fentenza, ed ad ogni favore, che da lei potette confeguire, fia tenuta pagare le fpefe, nelle quali s’intenda condannata, per giuramento della parte, che deve elfer rifarcita, premette la tafla del Giudice. Delle mercedi, ò /portole de’ Confultori, ò Giudici delegaci. Cap. 45. P Erche molte volte può auvenire, che le fportole immoderate fi rifcttotino dalli Giudici, e Confultori eletti à decider caufe, e queftioni: come anco le mercedi de gli Auvocati, e Procuratori; volendo perciò prò vedere à l’un, e l’altro falario, determiniamo, che li Confultori, Commiflàrii, ò Giudici delegati, uno, ò più da eleggerli fopra qual fi voglia queflione, ò caufa, debbino haver il falario,al più,come fi dichiara à baffo. Cioè, che fi confideri il tenore del libello, dimanda, ò inftanza,nella quale farà efpreflà una certa quantità dimandata, ò altra limile cofapretefa,che potrà per eftimazione elfer ridotta à quantità; & allhora fecondo la quantità dichiarata nel libello, ò per eftimazione da farli, fe una determinata quantità non farà efipreda, le fportole fi paghino alli Commiflarii, e Confultori, come di fopra, D in ra