Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/36

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Che non s’appelli dalle fentenze, nè da l’efècuzione, tra Confidenti. Gap. 48. I Noltre Ordiniamo, che non fi porta introdurre appellatione dalle temenze, precetti, efecuzioni di fentenze tra confidenti, ne dirti nulle: fia l’efecuzione ò de Jure, ò di fatto. Che ciafcun polla proteftare al Podeftà, & altri Giudici 3 ò Officiali. Cap. 49. S Tatuimo, e determiniamo, che fe alcuno della Città di Trento, ò del Diftretto di lei proteftarà, ò dirà altre parole avanti al Podeftà di Trento, ò Giudici, ed Ufficiali del Commune di Trento, in qualche controverfia, ò cauta, eh egli haveflè al T ribunale d’alcuno delti predetti, à fuo volere, ciafeun Notaro prefente, ricercato dal proteftante, fia tenuto far publico inftromento delle parole predette, quando ben anco il Podeftà, ò altro Officiale prohibifee al Notaio, che fàceffe fcrittura: anzi l’ifteflo Notaro dourà fare publico inftromento delle parole dette dal Podeftà, ò Ufficiale: e ricufando il farlo, ìpfo facìo, incorra nella pena di libre cinque d applicarli alla Camera Episcopale, con obbligo anco di fare publica fcrittura delle predette cofe. Di più il Podeftà, ò altro Ufficiale, che prohibirà, ò vorrà prohibire le prenominate ordinazioni fia condannato in libre dieci di buona moneta, per ogni volta, d’applicarfi la metà alla Camera Epifcopale, e l’altra metà alla Communità di Trento. E ciò che fi farà in contrario, ìpk jure, fia diniun valore. Se alcuno farà citato ad udir fèntenza à fiora determinata, non facendoci fèntenza 5 pofia il Giudice difTèrire in altra hora. Cap. 50. O Rdiniamo, che fe qualcuno farà fiato citato perfonalmente, ò alla cafa della fua habitatione, ò in altra maniera legitima, ad udir fentenza, per hora determinata giuridica, nella quale però non fia feguita, il Giudice pofia fententiare nelfhora proffima fequente giuridica, fenz’altra citatione; ed anco fenza obbligo di dire, che vuole differire; fe però trà fifiefie hore non s’incontrino ferie intermedie; che in cafo tale fi ricerca nuova citatione. Se’l Procuratore citato perfonalmente ad udir fentenza non s’appellarà 3 il Principale pofia appellarli * Cap. 51. S Tattuino parimente, & ordiniamo, che fel Procuratore anco idoneo citato ad udir fentenza, non haurà appellato, fia lecito al Principale, pagando, appellarti; fe pure eleggerà più torto quello rimedio, che convenire il Procuratore; non oliando legge alcuna in contrario. Il che anco vaglia, fe per negligenza, colpa, inganno, ò per altra caufa il Procuratore haurà tralafciata l’appellazione. Le quali colè habbino luogo, fè’l Principale, trai termine già prefitto dalli preferiti Statuti, attelò il giorno della notificatione à fe fatta, s’appellarà per mezo dell’officiale. Aggiungendo,che fe 1 Patrone, e Procuratore faranno fiati citati ad udir fentenza, ed il Padro-