Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/35

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DEL CIVILE. 27; di libre venticinque, e d’indi in giù; fe non vogliano far quelle fenza premio’, ad utilità delli Clienti. Come anco la tafla di termine, ò di fcritture, overo pagamento non fi fàccia ad alcuno delli predetti patrocinanti,fe gli termini,ò fcritture non faranno fiate neceflàrie,à giudicio di quelli, avanti li quali faranno flati fatti li termini, e prodotte le fcritture: acciò li patrocinanti habbino cauta di non caricar le parti con fuperfluità di termini, ò fcritture. E ciafcuno delli predetti fia obbligato predare il fuo patrocinio à qual fi voglia, mentre fìa ricercato, offervate le dette limitazioni; fotto pena, s’egli ricuferà, della fofpenfione dell’uffizio fuo per un’anno intiero: nella qual pena parimente incórra, fe rifctìoterà, ò accetterà di più delle predette taffe: coti anco la parte dourà pagare altro tanto, fe non offervarà le limitazioni prefcritte. Che fe alli predetti farà neceflàrìo partir dalla Città per veder qualche differenza, per un giorno intiero, che faranno fuori, il Dottore babbi libre cinque, e le fpefe, iljurifperito groffi quaranta: il Procuratore due libre; ma potendoli innante al mezo giorno, ritornare dal luogo veduto alla Città s habbi luogo fidamente la metà delle prefcritte tafTe. Occorrendo poi, che fia.neceflàrìo dimorare fuori della Città più d’un giorno, al Dottore fi diino libre cinque, per ciafchedun giorno, oltre le fpefe: al Jufifperito quattro j al Procuratore tre. In che tempo fi debbino pagare le {portole alli Giudici. Gap. 46. fin Tàtuimo, e determiniamo, che per li Giudici tanto ordinarli, quanto Deo legati, ò CommifTarii, Arbitri,& Arbitratola, à quali per vigore delli noflri Statuti fi devono le fportole, debbino ricevere tutto il falano à fe taflàto, terminata la caufa per fentenza definitiva: e fe finftanza fi faccia deferta per mancamento loro, fiano privi del falario, e di più obbligati al danno della parte offefa. Ma fe la fentenza, ò Laudo non fi publicafTe, perchè le parti faceffero tranfazione, ò di commini cónfenfo ceffaffero dalla lite, overo per diffetto delle parti finftanza fuffe deferta; fe la lite è fiata confettata, ò tenuta per tale, ma non fi fia cominciata la cognizione della caufa, fi contentino della quarta parte del fuo falario: che fe, publicato il procedo, hauranno cominciato conofcere i meriti della caufa, ricevano la metà del falario. Determinando che gli Giudici ordinarli deputati à qual fi voglia Tribunale, Delegati, Arbitri, & Arbitratoli, intendendo di quelli, à quali per vigore del Statuto, ò per confuetudine fi devono le fportole, non pollino ricever falario per fentenze interlocutorie fatte, ò da farli avanti, ò dopo la fentenza, anco neH’elTecuzione della flelTa fentenza, in caufa, che meriti falario: ma fi contentino del falario determinato nella caufa, e contrafacendo reffituifcano il ricevuto, ed il doppio alla parte offefa. Chel Giudice nel medemo configlio debbi dichiarare anco fòpra le fpelè. Gap. 47» P i Arimele determiniamo, che’I Giudice, al quale fi commette caufa da ■ confidiate, Ila obbligato nello ftefiò configlio determinare anco delle fpefe j e mancando paghi le dovute fpefe il medemo Confultore. D % Che