Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/38

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?o IL I B I & <fou&; jur/h fa®: ma debbino, e poflìhò dopò^il dettò tèrmineefler mandate in ellècuzione; noiioftantè canforo occafibne alcuna gìuik, overo in* sriijllay refendo però ferme, e raté-feccezioijj’di lòpra nel predetto Statuto Patta ladonchiufioite in caufa, la’ patte appellante ricerchi inftahtiffimamente dal ÌSfotaro della caufa la- copia del procedo, conforme al tenore del Sta* «ito di fobia dell! Notati.elite devono dar la copia. L,a qual copia havuta, fia obbligato prefentarla in fpazio dotto giorni al Giudice delfappeliazione, fotte pena di mezo Fiorino; dapplicarfi la metà alla Camera Epilcopale, e ladra metà alla Gommumtàpfeciò non farà pro venuto per colpa del Notare, ò impedito per altra giufta caufkda eflèr conoFcijita. dal Giudice* In tanto il Giudice dell appellazioni fm obbligato terminare le caule,ò Gaufa in fpazio di quindeci giorni, e le per colpa, ò negligenza del Giudice deirappellazioni non, fi terminaranno nel detto tempo, fia tenuto-al danno della parte ofiefa, fatta à fc la denunciazione.il qual Statutò delle appellazioni non habbialuogo, Quando la féntenza fi dice,•, nulla, nxa li polla opponete di nullità iu qual li voglia tempo contra la fentéhza. E le eofe predette parimente fiano OlFervafe, quando fi dimanda, che la lèntenza àrbitramentale fia ridotta ad arbitrio bòìii Viri, e nelle appellazioni dal Signor Podeftà, ò dalli Confoli à Noi* è dalli Delegati rióftfr à Noi, e dalli Sindici del Cornimene di Trento alla Giudici delle appellazioni delio dello Gommane, e nelle appellazioni dalli Giudici delle appellazioni à Sapienti, e Confoli della Città di Trento: haVendo gli Confoli della Città libertà d eleggere uno, ò due de gli felli, quali odano le caiife delle appellazioni,che vertono nel fuo Tribunale, fin alla conehiufiòne in catifà mcUfive i ma la fentenza fia latta per tutti gli felli Cónfóli, con configlio di fapiente non 5 fofpetto alle parti. Ne ladre appellazioni al Patriarca, Papa, ò Imperatore, dalle fentenze fatte per il Signor Ver fèovó, è lui Vicario, Ufficiale, o Luogotenente, s ofervi la legge commune. È fappellato polTa profeguire I appellazione, come l’appellante* nel termine bià detto. Ne gli felTanta, e trenta giorni continui corrino refpeffhè, fe per Còrefènfo delle parti, alcuni tèrmini fi tràttenefero dal Giudice; ò per referitÌ 0 de Superiori y ottenuto anco da una parte fola, la quale fofpenfione giovi, fel referitto farà prefentato nelle mani di qualche Notare alla prelènza del Giudice della caufa. rial à ione là S o in viva voce, o j.^**w M * v *^— jp*^ ^ v - j ^ -dopo fatta ili fcritto. Gap» 55*» Àrimente determiniamo, die dalla appellazione in fcrittò interpòlìa in p tempo legitimo, còminti correre iì fpazio di profeguire 1 appellazione, le Itene nella prima appellazione fatta viva voce non s’habbià protefeto a interporre altraappellazione. Che fe l’appellaaiohe In fcritto non fi fia introdotta a ‘fuo tèmpoyalhbra dalla prima appellazione fatta,viva voce,còmma correre il ferrame. Volendo anco,che quando per intervallo,éd in fcrittos interpone 1 appellazione,baftiinterpòrla nel luogo del T ribunale dei Giudice, ove se latta la semenza, ò laudo; overo alla cafadeì Giudice, ò Giudici fe non hanno Iribunale: prefenteilNotarocondue teftinioiii; tralasciata ogni altra folenmta ai ragione» Del modo di proceder cantra li debitòri 3 t di pignorare. Gap» _ ir ^ rHÀ iQ Tatuimo, & ordiniamo, che nei fare fefecuzìoni contfà Debitori, le lde4Uj bitònoneccedefà k filmina di grolìi caraàtani ventiquattr^i overo• u de