Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/39

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DEL CIVILE.

3i biro farà per caufa d’affitti, fiano à tempo, ò perpetui, di qualunque quantità, e qualità: parimente anco, fe faranno per mercede de Dottori, Auvocati, Procuratori, e Notari,fiano di qualunque quantità, fi faccia il mandato in fcritto al debitore, che’n fpazio di tre giorni, dal ricevuto mandato debbi haver pagato al creditore, ciò che gli deve; che fe fi tiene gravato, compari, citata la parte: e trafcorfi gli tre giorni; fe tale debitore non fi farà aggravato del detto mandato; ò non haurà fatto accordo col creditore, polla fubito eller pignorato per la famiglia, e con il fcritto. Da ventiquattro groffi in sii, fin à dieci libre di buona moneta inclufe’vè, prima fi faccia il mandato in fcritto al debitore, che in termine di tre giorni dal mandato havuto, debbi haver pagato, quanto deve al creditore, fotto pena d’elfer pignorato per l’Ufficiale. Dopofe non pagarà, peraltro fcritto, e pagata la tenuta al Maflàro del Vefcovado, ò al Malfarò del Collegio de Notari della Città, conforme à tempi, de quali fi tratta à baffo, che farà prò tempore, fia pignorato per l’Ufficiale; cioè fi ricerchi, che difegni il pegno, quale pignorazione fatta per l’officiale, fe’l debitore in fpazio d’altri giorni tre non haurà pagato, ò non farà paffato accordo col creditore, febene haveffe difegnato il pegno polli efser pignorato per Famìlam fenz’altro mandato,che debbi haver redimito il pegno confegnato. Et le cofe predette s’olfervino puntualmente; fe’l debitore non fi fulfe obbligato anco di maggior fumma pagare in certo tempo al creditore, fotto pena della fàmigliaffa quale obbligazione vaglia, e venendo il termine,il debitore in virtù della detta obbligazione fi poffa pignorare per la famiglia: e feguita la pignorazione per la famiglia in qualunque calò, il debitore, ipfo faclo, fenza altro mandato, habbi termine di dieci giorni continui à fifcuotere i fuoi pegni dal Malfarò della Camera: quali giorni trafcorfi, il Malfarò della Camera delli pegni, facendo indanza il creditore, debbi, bfo faclo far incantar i pegni del debitore, fenza che à l’idello Maffaro fia fatto mandato: e tale fubadazione non fi faccia fenza la prefenza dello Malfarò, nè da altra perfona, che dall’officiale della Communità. Se poi paffàti li detti dieci giorni, il creditore non farà indanza al Malfarò, per la venditione de pegni, il Malfarò fia tenuto differire la fubadazione almeno per un mefe, dal giorno della prefentazione de pegni alla Camera. Che fe’l Malfarò non offervarà le dette cofe, e da dirli à bado, incorra nella pena di libre venticinque, di buona moneta, per qualunque pegno, e ciafcheduna volta d’applicarfi alla communità di Trento, e di più fia depodo dall’officio.

Poi da dieci libre di buona moneta in sù, vogliamo, che non fi poffa procedere à tali efecuzioni, per mandati, e tali precetti; ma il debitore di dieci libre insù fia citato al Tribunale del Signor Podedà, e fi faccia la dimanda contra di lui in voce, e con atti; fe la fomma dimandata non eccedelfe la quantità di libre cinquanta di buona moneta, che’n cafo tale, indando la parte, fi faccia in fcritto, e per libello, eccettuati però gli cali contenuti nel Statuto, fotto la Rubrica; Di prefentar li libelli. La qual dimanda, ò libello lei Reo haurà confèlfàto, fi faccia il mandato contra di lui, come confelfo; e habbi dieci giorni continui di tempo à pagare al Creditore, ciò che gli deve, overo per la fua confeffione è obbligato, fe’l debito confelfato non eccederà la fumma di Rainefi vinti, che eccedendo la fumma detta di Rainefi vinti, fin alla quantità di Rainefi cinquanta, vogliamo, overo edendiamo il prefato termine di giorni dieci, fin à vinti giorni continui, in modo che Labbia vinti giorni à pagare. Ma fe’l debito confelfato fuperarà la fumma di Rainefi cinquanta, e di qual fi voglia quantità all’hora al debitore fi concedono giorni trenta continui, quali termini parimente habbino, fe tali Rei con