Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/42

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giuflifkarfl col fuo giuramento, ciafchedun termine clelli predetti termini fia prolongato dieci giorni alla parte, che vorrà provare, ne fi poflà maggiormente prolongare il fpazio deili termini detti; tra quali prolonghe, fe non fi farà provato colà di momento centra gli detti intornienti, in tal cafo, il mandato per vigore de gl’mtoomQiiti, ò fcritture fatte, del tutto con ogni rimedio di ragione fia niellò in efecuzione centra gli beni, e fecondo la fórma delli Statuti della ceffione de beni; volendo, che 1 detto precetto fìa fatto puramente, e femplicemente, non oliando eccezione alcuna, allora oppofìa per il reo la quale impedito anco lmgrefìo della lite, le quali eccezioni rifTerviamo da effer decife, e liquidate in fpazio delli trenta giorni detti. Dal qual mandato nelle cole predette, ed affigliatone di termine non fi polla appellare, querelaiC} dirli di nullità; fupplicarC; dimandar rclìituzione in intewitm 5 ò iixiplorare l’uffizio del Giudice anco per modo deccettione.Nel qual termine di trenta giorni il creditore, ò ceffionario, overo eredi di loro pollino, e debbino provare, e liquidare, cieche giudicaranno effer debito loro, per compito fondamento della fua intentione, come fono morti, parentele, aditioni d’heredità & altre cole uccellarle, come anco il mandato ad inflanza della parte che vuole deputare di quello. Qual termine trafcorlò, s ei debitore nominato nell’inftrumentOjò il di lui herede,che’n giudizio se confefTatoherede,e debitore, no haurà provato cofa alcuna contra finftromento, ò in altro modo, dal che Ila chiaro, ch’egli non è tenuto, e liquidata anco in giudizio la perfona de l’herede del detto creditore, ò ceffionario, parimente la confèffione fatta per le parte contraria, quando ad inflanza deTherede, del creditore, overo ceffionano farà flato fatto il mandato, il Giudice fenz altra dichiaratone pronuncia, ò prolonga di tempo eflèquifca, ò faccia dlequire f inflromento over mandato, con gli remedii di ragione, contrai debitore, ò lui herede,al quale le fai a fatto mandato, fia come lentenza paffata in rem iudicntnm, overo precetto con f e (Fato; e contra 1 eflecntione de quali nifliina eccettione ò ditola convelline, oflaffe, ò fi poteflè opporre: debbi pero queflo, à quale è flato fatto il mandato, prima effer citato, trai fpazio d’affignarfi ad arbitrio del Giudice, à contradire, acciò non fi conceda reflecutione del mandato, ed à vedere concederli 1 elfecutione, nel qual termine fe non comparirà, overo fe comparendo non opponerà cofa alcuna nella dilationealfegnata li faccia l’etoeutione. Che fe opponerà qualche eccettione nata dopo il mandato, qual fola vogliamo poterti opporre, ed alla cui prova s adeguino giorni lei, e fenon proverà almeno fempenè, incorra nella pena delle fpefe,ed intere^ della parte contraria, e fé non proverà, il Giudice fubito dopo li fel giorni elfequifca, come vuole la ragione. Se poi alcune prove pregiudiciali di qualunque fpecie, ò forte tantoappartenenti al debito dimandato, quanto alla liquidatone delle perfone da lima delle parti, ò da tutte due faranno trai fpazio detto di trenta giorni fatte, ò prodotte, allora il Giudice non obliando il detto mandato, quale in cafo tale s’intenda fofpefo, immediatamente il giorno feguente publichi il predetto termine, le prove, overo detti de teftimoni, s’alcuni forfè fono flati accettati, e fucceffivamente aflègni à lima, e faltra parte fpazio di tre giorni immediatamente Tegnenti, à pigliar la copia da efler data per il Notaro, al quale appartiene, con tutti li remedii di ragione, levati li pegni, e denunciata la pena, anzi per il Giudice fìa aflretto il Notaro à requifìtione della parte, che dimanda la copia, anco fòtto il modo, e fórma,come nel Statuto lòtto la Rubrica: Della pena de Giudici, e Notal i. Sia però lecito al Giudice prolongare per Iegitima caufa l’accennato termine al Notaro. E dopo affegni fpazio. di