Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/46

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.LIBRO Come fi facciano le vendite de beni ftabili delli debitori. Cap. 65. P Arimente ordiniamo, che, fatta l’efcuffione de beni mobili delli debitori fi venga alli beni immobili;, fervata la forma feguente; cioè, le faranno cofe immobili, per l’Ufficiale della Corte di Trento, d ordine del Signor Podeffà, ò Giudice, publicamente fi gridino vendibili, nelli luoghi loliti della Città di Trento, in fpazio di tré giorni proffimi feguenti, qual termine trafcorfo* il creditore fi prefenti avanti alli Giudici delle vendite, quali) olino di loro, in termine d otto giorni, dopo che faranno flati ricercati,o ncei cato dal creditore, debbino far la vendita di detti beni ftimati, e fiano venduti all ineante) à qualunque, che vuole comprarli,e più offerifee, fotto pena di libre cinque di buona moneta, e de groffi carantani otto, per ciafeun giorno, che ceffaranno fare la detta vendita, dopo gli detti otto giorni, la meta delle quah foprafcrite pene debba effer applicata alla Camera Epifcopale, e 1 altra metà al creditore ò creditori, cofi però che’n fpazio delli detti otto giorni, li Giudici delle vendite, ò uno di loro fàccia citare perfonalmente, ò à 1 habitazione 1 debitori, acciò vengano à fare, ò ad udir fare la vendita, fe vorranno venire, e publicamente fi facciano lì proclami tré volte, una per giorno, nelh tre primi, per i luoghi fopraferitti, che nel tal giorno fi deve fare la vendita de gli nel li beni, e qualunque vuole comparere, compaiaà contradire, e proteftare della fua ragione, ò anco àdire, perchè la vendita non fi debbi fare. E qualunque comparente fia udito,e fi fàccia giuftizia. Se poi nel detto tei mine non comparerà alcuno, ò comparendo non impedirà legitimamente la vendita,o iubafiazione, fi dii all’incanto à chi più offerifee. Concedo però al debitore, m cui pregiudizio è fiata fatta la fiibafiazione, termine di nove giorni continui à rifeuotere la cofa alienata, pagando il debito capitale, infieme con le fpefe, qual vendita cofi fatta, comparendo qualche debitore, o altro, non fia udito, fe non vorrà provare la nullità del procefio, ò 1 iniquità del Giudice, ò l’inganno de l’iftefib Giudice. E quelli3 che pigliano beni in tenuta ò. in pagamento, non trovano lavoratori gl’Aflèfiòri sforcino li Sindici,e Vicini della Villa. Cap. 66. P Arimente determiniamo, che fe alcuno pigliarà la tenuta, e poffefio di qualche cofa, per il primo, ò fecondo decreto, o per patto, opjeg per qualunque altra caufà, overo giudicialrnente le fara fiata giudica P gamento,ò haurà qualche jus nelli beni d alcuno,e per la di lui! pot >P ’ > violenza, impedimento, ò per qual fi voglia altra caufa non tio p tori della predetta cofa, fia di che condizione, o qualità effer: v ^ ^ y-jj a deftà, ò Giudice debbi sforzare gli Uomini, ed il Commune.fi ove e pofìa la detta poffieffione > caia, a lavorare la «tetta £ ne ’ fuoi luoghi, e tempi convenevoli, raccogliere 1 frutti, e da f “ P Q u quello, à petizione del quale è fiato fatto il precetto. Ch venticinque d’Uomini e Commune di quella Villa fiano condannati in 1 bre venticinque d applicarfi alla Camera Epifcopale, alla quale condanna non fianomnuti k poveri, vedove, & altre miferabih perfone, e fe qu ) ^ procurare opponerà tacitamente, ò apertamente, e procureia,, P mone _ contra le predette cofe, f,a condannato in libre «""“E^overo h”Kr taj ed al rifacimento del danno patito da quellOjChe poflède 3 uc m