Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/47

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nelli beni, del che si creda al giuramento de l’idedò, fatta prima la tassa per il Giudice. Et le cose predette habbino luogo in tutti, che sono sottoposti alla Giuridittione temporale del Vescovato /il medemo però non s'osservi in quelli, che non sono sottoposti alli Statuti del Commune di Trento; e che non sostengono gli carichi reali, e personali nella della Città di Trento ò nel disretto, se non appresso gli stessi, quali sono sottoposti alli presenti Statuti, possino godere il beneficio di simil Statuto, che sia appresso gli forestieri.

Che gli debiti pagati non si domandino. Cap. 67. Parimente ordiniamo, che se alcuno, à nome fuo per fe,ò peraltro dimanderà il debito già à fe pagato, perseverando fin alla lite contedata, fatta la legitima prova del pagamento, tale Attore paghi la quarta parte della fumma dimandata al debitore, che ha provato il pagamento. Il che fia oflervato nel principal creditore, e non ne gl’heredi, e Succedòri fuoi, fe non fi provaffe, ch’eifi làpefièro, che’lpagamento fude dato fatto. Che li debiti Ufiirari non fi dimandino. Cap. 68. QTatuano, & ordiniamo, che li debitori d’ufura, quali fi devono à gl’ufurai3 ri, overo crediti, non fi pollano domandare dalli dedi, ne da altri à nome loro, quali perciò s’intendano privi d ogni ragione del debito, ò credito. Et il debito fia creduto ufuràrio, fe fi provarà, che’l creditore fia folito fare contratti tali, overo fe fi provarà, che’l contratto fia ufuràrio- E l’idedo ufuraro fia punito in fumma quadruplicata dell’ufura dimandata, oltra l’ideda ufura, della quale determiniamo ipfo jim fia privo. Che le Sicurtà devono efièr liberate dalPobbligationi per li luoi Principali. Cap. 69. S Tatuimo inoltre, & ordiniamo, che ciafcun debitor principale debbi liberare il fuo, ò fuoi fideiudori dalle ficurtà nelle quali fono, ò faranno obbligati per lo dedo debitore, ò debitori, fin ad un mefe, ad indanza del principale, da che gli farà dato denuntiato per li fideiudori, ò alcuno di loro, dal termine trafcorfò contenuto ne l’obbligazione,fotto pena di venticinque libre di buona moneta, la cui metà fia applicata alla Camera Epifcopale, l’altra metà al fideiuffore, qual pena pagata, ò nò, nondimeno fia obbligato attendere, e di nuovo incorra nella della pena,le non attenderà. Eie cofe predette non pregiudichino al creditore, ò à quelli, che hanno la caufa da quelli. Il che s’intenda nelli padati, prefenti, e futuri. Il qual Statuto non habbia luogo nelli fideiudori delli tutori, ò curatori, ma i principali habbino termine d’un anno, dal tempo della finita tutela,ò cura, à cavare il fideiudòre dalla ficurtà, fotto la pena predetta, e di novo in ciafcun mefe incorra nella deiTa pena, fe ceflarà liberare il fuo fideiudòre. Il medemo s’intenda del fideiudòre d’altro fideiufsore, e così in infinito. Che li fideiiilTòri havendo ragione ceduta, devono efièr conlèrvati lènza danno. Cap. 70. P Arimente, Ordiniamo, che ad indanza del fideiudòre il quale ha ragione ceduta dalli creditori, fi determini il tempo al principale, cioè, ch’egli in lpazio di dieci giorni continui peremtorii, debbi haver pagato al fideiudòre,ò fideiudòri, fecondo la forma dell’indromento, ò ragione ceduta, & altri indromenti fuoi fatti al detto fideiudòre, o fideiudòri per la confervatione della lui indennità, e tra 1 fpazio accennato, opponere, e provare debba tutte