Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/48

Da Wikisource.

40 LIBRO tutte le fue diffefe, quali vorrà opponere, e provtfre altrimente trafcorfi li dieci giorni, fi conceda la tenuta al fideiuffore contrai detto principale, la qual tenuta non fi polla levare, fe non pagato il debito, e le fpefe. E ciò s’efienda à prefenti, paflati, e futuri. Come il deve iodisfàre à quelli, che fi fono obbligati per altri, in occafione cPufficii. Cap. 71. P Arimente, s alcuno farà fideiufiore, ò farà ficurtà per altri in occafione d’ufficii, di vino, di fale, di Procurationi, & altri Dazii, & ufficii del Commune di Trento, overo, quali debbino,ò non debbino ufcire dal didietro di Trento, per elle reità re la mercantia; ò per altra caufa, fe dindi patirà danno alcuno;overo pagaia, ò perderà cofa alcuna de gli fuoi beni: le fia plenariamente, e fummariamente amminiflrata giuftitia: udite le ragioni ed allegationi de quelli, che fi fono obbligati per altri: e di quelli, per quali fi fono fatte le ficurezze. Che li creditori non piglino pegni delli fideiuflòri fenza auttorità Giudiciale - Cap. 72. P Arimente ordiniamo, che niffoli creditore fenza autorità, e decreto giudiziale ardifea pigliare pegni delli fideiuffori, mà gli fteffi creditori vadano alli Giudici, e fummariamente tanto il creditore, quanto il fideiufiore informi, e cofi con autorità giudiziale, tralafciate le folennità di ragione, affigliato però prima al fideiuffòre termine di venti giorni contiimi, fe la ficurtà non eccede la fumma di libre cinquanta di buona"moneta, che fe poi eccede fe gli concede otto giorni utili, à denuntiare al prencipale debitore, che s egli ha qualche diffefa la prefenti, e provi tra i termini predetti, e mancando di fofficiente diffefa nelli tempi predettici Giudice pienamente dii licenza di pignorare, dato anco che la figurtà non habbia rinonciato, che’l debito r princpiale debe effer convenuto prima, che la figurtà; e dato, che non habbia havuto ragione ceduta. Del modo, & ordine che ’1 fideiufiore deve oflervare contro 5 1 principale, di lui eredi, e beni. Cap. 73. 13 A rimente fiatuimo, & ordiniamo, che fe alcuno, ò alcuni fi farano conJT ftituiti in figurtà per alcuno, ò alcuni; fe farà convenuto, convenuti, ò citati alcuno d’effi fideiuflòri, ò confìitutori, per occafione della detta figurtà, ò efpromiffìone, poffa immediatamente convenire il debitore ò debitori principali, & il Signore Podeffà, ò fuoi Giudici, e faltri Uffiziali, e ciafcheduno d’effì fiano tenuti, & obbligati pigliare, e trattenere il debitore, fe però il debitore non poffiede tanti beni fiabili, che fenza controverfia poffino effer venduti, nel qual cafo non fi poffi venire alla cattura, mà debba effer fatto pignorare il detto debitore, per la quantità, che s’bavera obbligato effò fideiuffore, & eletto un modo, poffa ritornare, ò eleggere un’altro, à piacere degli fideiuffori, & efpromiffori dovendo però far fede effi fideiuffori, & efpromiffori, qualmente fiano fiati citati, ò pure, che habbino pagato il debito per la caufa fodetta: E quelle cofe fiano, e debbino efièr fatte, e proceduto in favore delli fideiuffori, & efpromiffori, quali così faranno fiati citati, e haveranno pagato, havendo rifleflò alla fola verità del fatto, non offervando alcuna folennità di ragione, come se detto, non oftante, che alcu• v - - -. ’;; ■, • ■■;