Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/53

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DEL CIVILE. 45 delia Moglie, havendo figlioli communi; così pure ftatuimó, che la Moglie, e.fiendOvi figlioli communi non guadagni la donazione fattagli dal Marito, ò dal Socero per cagione di nozze, nè in tutto, nè in parte, mà rimanga,e cada alli ftelfi figlioli; qual ftatuto vogliamo, ch’abbia luogo, anco fe il Marito e Moglie, ò quelli,che fanno per elfi, haveflTero patteggiato in altra forma, ancorché tal patto fofiTe corroborato con il giuramento, qual giuramento adeflo per allora, & è contra, fi prefuma cavato per,inganno, e paura, ed in frode del prefente Statuto, & anco fe fi havelfe patteggiato con rinonzia del prelènte Statuto: fe poi il Marito premorirà non lanciando figlioli communi, allora, & in tal cafo, pieno jme, guadagni la detta contradote. Che la fèrnina maritandoli! à Rio arbitrio fi privi dell’Eredità, Cap. 82. S Tatuimo, & ordiniamo, che fe alcuna femina ad arbitrio fuo fenza confenfo, ò configlio del Padre, ò del Fratello, fe non haverà Padre, ò della Madre, fe non ha fratello, fi mariterà con qualche perfona ignominiofa, ò di condizione di gran longa à le inferiore, fi privi, e fia privata ipfo fatto d’ogni fuccelfione fraterna, materna, fraterna, fororina, e quello fe fi farà maritata con qualche perfona ignominiofa avanti gli anni vinti; che fe poi dopo gli anni vinti fi farà maritata con qualche perfona à fe molto inferiore, allora fia privata della metà delle predétte eredità, la qual metà, ipfo fatto, fia afiègnata alli fratelli mafchi, ò alli defcendemi da loro, fe ve ne fono, e non elfendone mafchi, fi dia primieramente alla Madre, e forella, fe ne haverà, e non havendoiie, s’applichi ahi mafchi defcendenti dalli più prolfimi Mafchi, e non ellèndo Mafchi, alle fonarne, & in flirpe. Pelli emolumenti, ò interellidotali. Cap. 83, P Arimente flatuimo, & ordiniamo, che gli interelli della dote tanto da darfi, quanto da reflituirfi, fi talfino per qualfivoglia Giudice, in ragione del fei per cento, e non più. Quando, e come la Moglie polla dimandar la quarta parte. Cap. 84, S Tatuimo, che per l’avenire la Donna non dotata, overo dotata non condecentemente fecondo al fuo flato, morto il Marito anco fenza figlioli nati da elfa, con l’iftelfo Marito, non polfa dimandare ne confeguire cofa alcuna nelli beni, & eredità del di lei Marito, fotto preteflo delle cofe predette, fe non fidamente la quarta parte delfi beni del Marito, e quello fin tanto ella viverà oneftamente, & in flato Vedovile per elfo Marito, che fe palferà alle feconde nozze, non polfa pretendere cofa veruna per occafione delle cofe predette, non oflante la difpofizione dell’Authentica Procrea C. •tende uir, &> uxor, & altra difpofizione di legge. Che ninna donna maritata polfa alienare, lenza la prelènza de tre Agnati, ò Cognati. Cap. 85. S Tattiimo parimente, & ordiniamo, che ninna Donna maritata polli? ne debba durante il matrimonio fare donazione inter njivos ad alcuna perfona delli fuoi beni, fenza la prelenza del Podeftà, ò Giudice, e de tré fuoi agnati più prolfimi Mafchi, maggiori danni vinti cinque, trà quali fi debba connumerare il Padre, & elfi, ò alcuno di loro mancando, allora in prete nza de tré Cognati più prolfimi Mafchi, maggiori 3 come di Copra j così che