Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/52

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detta yenditafil che s’eftende alli preferiti,e futurirdovendo nondi meno li dell} beni fottogiacere alli carichi del Matrimonio, come de urecommurii fi deve. Che li Creditori pollino pagare le doti alle Donne. Gap. 79. S Tatuimo parimente, & ordiniamo, che le Donne, dopo che averannq riceputa la vendita dellibeni del Marito per confervazione delle fne doti, pvero anco avanti, che fi faccia la detta vendita, fia lecito al Creditore, ò Creditori del marito offerirgli la detta dote, e le ginfte fpefe, e fodisfare alla Donna in denaro contante, hauto però riguardo alli miglioramenti fatti per la Donna, la quale riceputo detto pagamento, fia obbligata cedere tutte le ragioni, & azzioni à quel Creditore, ò Creditori, dà quali è fiata fo~ fisfàtta per la dote, falvo però, che fe quelli beni farano fiati fiimati, e dati in dote, ò in accrefcimento di dote, polli la Donna trattenerfegli,fecondo alla fi;ma da farli per li {limatori dà deputarli per il Signor Podefià di Trento, ò Giudice, quali Stimatori giurino; che con buona fede, e fenza frode fiimaranno li detti beni giufiamente, e che il Signor Podefià, ò Giudice podi obbligare quelli limatori eletti, à giurare, e filmare con aggiongerle anco la pena. Se poi effa Donna nelli primi cali del Statuto vorrà trattener-? fi detti beni per il prezzo offerto fenza frode dal Creditore, ò Creditori,polli lecitamente trattenetegli, e fe li beni non fiimati farano fiati dati in dote, allora la Donna polla trattenerfegli fecondo la legge commune, relfervata però ragione alli Creditori per li meglioramenti, fe alcuni faranno fiati fatti nel fondo non fìimato,, fecondo la forma foprafcritta. Che morendo la Moglie lènza figlioli fi guadagni la metà della dote. Gap. 80, S Tatuimo parimente, & ordinamo, che qualche Donna congionta in Ma? trimonio, e dotata, morendo fenza figlioli, ò figliole communi, allora & in tal cafo, il Marito di quella guadagni la metà della dote, e delli beni parafernali, e quello Statuto habbia luogo anco nelli prelenti, e futuri, come anco nella Moglie non dotata havendo ampio patrimonio, mentre fi marita, dato, che patrimonio tale non fia elprèflamente fiato computato in dote, non dimenò il Marito deve guadagnare la metà del detto patrimonio, che hà hauto, e hà elfa Moglie al tempo, che fi marita; con quell’aggravio però del Marito, di fare le fpelè limerai! della Moglie, fecondò la di lei condizione, mà fe la Moglie premoriflè, Iafciati figlioli del primo Matrimonio, in tal cafo il Marito non podi guadagnare detta metà, mà fidamente tanto che s’olferyi l’egualità tra li figli del primo Matrimonio ò primi Matrimonii, & efiò Marito, e Umilmente il Marito guadagni li frutti durante il Matrimonio cavati da qualunque beni anche non datali ò li hahbi avuti la lèmma allora che fi Maritò overo ancodoppo, e ciò habbi luogo rifpetto alli frutti coli morendo il Marito avanti la Moglie, come la Moglie avanti il Marito. In quanto poi al guadagno della metà de beni, s 3 pfiervi comedxfopra, intendendo fempre in Matrimonio, per copula carnale confumato, e con il prefente Statuto s’intenda fempre coturnato, fe il Marito tradurrà la Moglie, ò farà tradotto da lei. Che la Moglie non guadagni la contradote eflendovi figliuoli communi. Gap. 81. P Arimente llatuimo, & ordiniamo, che ficcome fu provifio per Statuto, ^ che l’Uomo non guadagni la metà, della dote, ò dell’ampio patrimonio della