Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/51

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DEL CIVILE. 43 obbligato folamente nella quantità manifesta, e non di più - Dichiarando, che fe quella manifèftazione farà fatta dopo il principio della Mercatura in qual fi voglia tempo, non potrà giovar al padre, fe non nelle cofe fatte dopo tale dichiarazione; e ciò che se detto deUa mamfeftazione, habbia luogo, purché in fpazio di giorni dieci dopo 1 iftefTa, fia per un Notare del Collegio publicata con publieo proclama nelh luoghi confiteli, in bora convenevole, altrimenti non giovi in cola alcuna, come fe non folle Hata fatta; nelli altri poi figlioli di famiglia, di qualunque età, minori pero d anni vinti, le cofe predette non habbino luogo, ne poffino obbligarfi fenza confenfo del padre, ò di quello, nella di cui poteflà fòffero: nel qual ’calò efTò confentiente, ipfi j ure in foli dumi, e principalmente fia obbligato Nelli figlioli poi di famiglia maggiori d anni vinticinque, che non eiercitano arte, ò negozio alcuno, s’offervi la legge coramune. Delli beni comprati dalla Moglie, fi prefumono delli beni del Marito. Cap. 77. P Arimente ftatuimo, & ordiniamo, che fe fi ritrova qualche Donna maritata, vivendo il marito haverà comprato, o condotto, o in altra maniera aqi iftato, tutto ciò fi prefuma delli beni del marito, e li creditori poffano Vigliare tali compre, condotte, & aquiftì in pagamento delli fuoi L-editi, come le altre facoltà del marito, fe però evidentemente non aprare, che tali aquifti fono per altra maniera legitima venuti alla ftefla moglie, e che in effi non sé commeffa frode alcuna, pigliando li debitori prima U beni del marito, & anco tutte le ragioni, & azziom ritrovate, e da ritrovai per il marito contro li beni della moglie, & all incontro fiano vane, e di uhm valore, e fi prefumino fatte, & aqmftate in frode, & u metano in tutto s intenda morti il marito, mentre la moglie ftara nella cafa del qim^ ’darri marito, e viverà infieme con gli Eredi dello lrelìo mai ito* In qual maniera la moglie debba pigliar la tenuta delli beni del marito. Gap. 78. S ’ Tatuimo in oltre, & ordiniamo, che ninna Donna poffa, nè debba durando il Matrimonio pigliare la vendita, ò tenuta de beni del Marito, fe non è citato perfonalmente il Marito,ò fe non è offervata la forma dello naturo di Trento Delle Citazioni, in quanto detto marito fata lontano da quelli Paefi, e la moglie legitimamente con teftimom proverà, che egli confuma la fua robba, overo, che v è il cafo di ripigliare la dote, e che la moglie non poffa pigliare la vendita delli beni del manto vivente, per occafione della fua dote, perchè fi dica diffipatore de fuoi beni, e confumatore della fua robba, fe prima il Giudice, ò Vicario, ove fi tratta la contro verfia, non haverà fatto proclamare nel Palazzo, e nelle leale di que lo, e per li luoghi foliti, ciò che la Moglie pretende, cosi che li crea, on del marito, fe ve ne fono, certificati.pollino ufare le fue ragionile cosi non fi faccia cofa alcuna in frode, e pregiiidìcio loro; e la vendita delli beni del marito fatta in altra maniera fia nulla: quali beni devino lumai li dagli stimatori da deputarli dal Signor Podellà, ò Giudice, per minor lpela? cop dargli il giuramento acciò flimino con buona fede, e lenza frode, quaiutimati, volendo di quelli fare il Marito la vendita, gli fia concedo, fenz, a tre fpefe: ricufando poi in fpazio di tre giorni, ricercato dopo la fuma latta, allora li Giudici delle Vendite del Commune della Città di Trento, ò uno di ]oro,poffino 5 e fiano obbligati,fecondo la detta ftima,e forma degli Statuti rare a