Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/59

Da Wikisource.

DEL CIVILE. j» ne del livello 3 ed affitto liberamente venga al parente piùprolfimo, come venirebbe alla figliuoli; non oftantc patto alcuno in contrario fatto, ò da tarli; il quale debba giudicarfi eilorto, ed illecito 5 nè prevalghi alcuna confuetudine introdotta incontrario, la quale più todo lì debba giudicare corruttela. Qual Statuto vaglia, fe bene il padrone volelfe trattenere la cofaper fe. * P J X ^ Vvld lv 4 Di pigliare 5 ed incarcerare gl’huomini. Cap. 105. ^ A rimente ordnì^mo. rhp ner ^ j __». A rimente ordiamo, che per affitti perpetui, ead tempre, dati qualun* que danari, o imprecati dalli Locatori alli Conduttoriàlavorar?le poffefliom, ad mllanzadelh ftelfi Locatori,gl,Conduttoripolhao, e debbinoeffer incarcerati per le dette caule finche gli locatori, e creditori fiano intieramente fodisfatti. Et il medemo li faccia per qual lì voglia altro debito vero e per qualunque altra caufa ernie percuniària, non finta, nè contenendo in Ve patto «furano: primieramente pero concedi) termine al debitore à pagare il debito, feconfeda; overo fiaftata fatta condanna centra diluì; dalla quale non lìllà appellato ne cafi pennelli dalla legge, e Statuti ad appeìlarfi: e zaffato il detto termine, poilaelTer pigliato, fe il creditore non giurerà il debitore fofpetto, e fuggitivo: in cafo poi tale, fenza altra prova, del fuo credito, non onante alcuna legge, o confuetudine incontrario, poVa efser maliat0 V f V^ A darariCU r a r dipa 5 a V e; ° Ver ° debitore non Ila Cittadino òpure del Dilfretto, pofsefsore di beni immobili fufficienti per il debito E aueffo s’intenda quando li Cittadini, ò Diftrittuali fono creditori Che Ve fora fìiero fofse il creditore, quello Statuto non habbia luogo: nè foradiero pofsa far pigliarforadtero, ne Cittadini, ne Diftnttuali: fe bene lì fofsero obbli gati con patto efprefso di poter efser pigliati per il debito: non ottante alcun Statuto, o confuetudine in contrario; à quali deroghiamo per quello Statuto: intendendo Tempre, eh efso vaglia nelli debiti prefenti, e futuri de rivanti da vere caufe pecuniarie non tìnte, nè firn ilate.fatte in fraude dell" tjliire: dichiarando, che gli forallieri in quello cifo fi chiamino li non nativi del luogo, o non pofsefson de beni, conforme ai Statuto, fiotto la Rubrica d emmimmu foymfxumox.to xc^p, $. Et il medefimo s’intenda deoflfomini habitanti nelle Giundizioni immediatamente contigue alla Giuri fdizione di Trento. E Ila in liberta del debitore, o creditore il far le fpefe à I’incarceram fellamente, e condecentemente, fecondo l’ufo, e coiVuetudine delle carceri, e carcerati; finche il creditore ha fodrifatto: fenza alcuna rnnrrVui zione del foprallante delle carceri: il quale habbia fidamente un grofso cà" rantano per ciafchedun giorno, e notte, fecondo I’aurica ofservanga Che gli Diftrittuali non pollano efler pigliati per debitto minore di libre dieci. Cap. 106. D Ecretiamo, che niuno habitante nella Città, ò DifettodiTrentofottenendo gl oblighi della Città, ò Didretto di Trento, pofsa efser pfohato pei alcuna caufa, o debito civile minore di dieci libre di buona moneta fe bene fofse debitore a P,ù perfone fin alla llefsa fomma per ciafcheluna Vl In quali giorni, ed in che luogo non (i polla incarcerare P er debiti Cibili • Cap. 107. P cafe dS^,Sfei; Ì r, 0 „ per T 6» ò.i ebit ° civile P° Csì *»«• pisrliato in

  • ca a ddla *,la habitazione, danza,9 botejapropria, ò condotta, nella

G } quale