Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/63

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55 DEL CIVILE. Delli Cittadini, e Diftrittuali di Trento volendo teftare. Cap. 113. O Rdiniamo, checiafcun Cittadino, e Diftrittuale di Trento, fecondo la forma, modo, & ordine della legge commune, tanto civile, quanto canonica, conforme all’antichiffime confvetudini offervate nella Città, e Di licerto di Trento, redi, e debbi reftare nella fua libertà, e poffa, & vaglia in vita, e morte fuadifponeredefuoi beni, teftando, codicillando, donando per caufi di morte, dichiarando la fua volontà, fenza impedimento d’alcuna perdona; quando bene fulTè condanato à morte: ne il lui teftamento fi polla rompere, ò irritare, per la fèguente fentenza de morte: fe à cafo non Riffe ftato condannato à morte per delitto di lefa Maieftà, nel qual cafo folo habbia luogo la legge commune difponendo però de Tuoi beni, fecondo, ch’egli de iure i ò forma de Statuti di Trento è obligato difponere. Che Pherede univerlàle fia obligato publicare, e manifèftare il teftamento,ad inftanza de Legatari Cap. 114. D Eterminiamo, che ad inftanza del Legatario, ciafcunheredeuniverfale debbi efibire il teftamento, fondare f intenzione del Legatario, e quello Statuto habbia luogo, nel cafo, lofteffo herede conili haver preflò di fe detto teftamento, e non in altra maniera, nel che fi ftia al giuramento del Erede, fe non fi può in altra maniera conofcer la verità. Precetto da farli alle parti, che non vadano al po£ fedo della cola contenziolà- Cap. 115. S E nafcerà contrailo trà le parti fopra il poffeffo di ftabili, perchè l’una, e l’altra parte pretendi efler al poffeffo, & acciò ninna parte poffa ufurparfi ragionealcuna, perchè fi lavori à fuo nome, ò per la fteffa: ò pure perchè riceva qualche frutto dalla medema: nè meno!’ altra parte poffa efler privata delli frutti, fe per ragione gli appartengono, Determiniamo, che il Giudice della caiifa, mollala lite, fubito debbi commandare all’iina, e l’altra parte, che peri’avenire non vada al luogo per fe, òper altro, fotto pena certa, e bando: poi commandi alli lavoranti, & affittaiòli, che pendente la lite, non debbino contribuire ad alcuna di loro colà alcuna;ma debbino lavorare per il Giudice, ad utilità di quella parte, che ficonofcerà haver maggior ragione, nel poffeffo del predetto luogo, dovendo denunciare al Giudice quanti, e quali frutti fiano ivi; e per il Giudice s’ordini, che cofa s’habbia da fare de gli frutti; e dove, & appreflò di chi s’habbiano à depofitare. Poffa nondimeno ciafcheduna parte nel tempo di racoglierei frutti mandare meffo, che deferiva la quantità de frutti: acciò indi non riceva danno alcuno: chele il Giudice ricevuta fubito,anco eftragiudiciale’informazione fiimmaria,conofcefTe,e una delle parti litiganti efler al hora,& efler fiata in pofleffo prima dell’altra parte, in quel caffi il G iudice fia tenuto confervar in poflèfso chi meglio prova,renandone fuo vigore,e natura ilgiudicio nelpoffefsorio,ò petitorio,aI qual giudiciò non s’inteda pregiudicato per tale informazione riceuta,& atto del Giudice. Che pendente la lite niuno difturbi il poflèflore in qualfivoglia cofa Cap. 116, O Rdiniamo, che fe perfona alcuna, pendente controverfia fopra cofa mobile,ò immobile difturberà il pofsefsore, il quale era chiamato ingiudicio per il pofsefso della medema, cioè facendo portar via tormento, ò altri frutti