Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/65

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DEL CIVILE, 57 tante facoltà, arte, ò minile rio; d’onde potettero mantenerli: mentre però non fiano cofi indifpodi, che non pollano prevalerli dell’arte, e miniderio fuo. Qual difpofizione non habbi vigore quando gli genitori havelTero ufata impietà nel rifcuoter le doti, ò altri beni; e gl’ideffi figliuoli empiamente trattato li padri loro. Che niuno polli efìere privato ò fpogliato del poflèllò che tiene fè non è pria convinto in giudizio ordinario. Cap. 122. D Eterminiamo, che ninna perfona podi edere fpogliata del podèdb, ò quali polfèdo di cofa polfeduta, ò quali podeduta, permezodel Signor Podedà, ò altri Ufficiali del Commini di Trento ad idanza d’alcuna perfona, Commune, Collegio, Capitolo, over Univerfità: nè per edà perfona, Commune, Collegio, Capitolo, ò pure Univerfità, sè prima l’idelTopoiredbre, ò quali podedore non farà dato convinto inGiudicio ordinario, al Tribunale del Signor Podedà, overo Ufficiali antedetti: anzi il Signor Podedà,ed altri Ufficiali prenominati debbino fotto giuramento mantenere, e difendere qualunque podefsore, ò quafi, non odante qualunque Statuto in contrario, ò privilegii fatti, oda farli: nè quali privilegi!, fatti, ò da farli s’intendano quelle parole, faho jurè omnium perjonarum, in proprietà, pofsefso, ò quafi pofsefso, in ciafcuno Capitolo, e puntopodo nè gl’ideili privilegii, e conceffioni; benché le defse parole non faranno pode: e fe qualche perfona fia, ò farà fpogliata del pofsefso, ò quafi pofsefso della cofa, quale avantipolsedeva, ò quafi; lotto pretedodi privilegio, ò conceflìone, ò altra ragione: efsa primieramente non convinta in Giudicio ordinario, il Signor Podedà fotto giuramento, e parimente gl’Ufficiali predetti debbino l’idefsa perfona fpogliata, ò gl’heredi di lei,fenzaalcuna fcrittura,non fervata folennità di ragione rimetterla in pofsefso, ò quafi pofsefso della cofa, della quale farà data fpogliata, fubitoche faranno ricercati; non odante corfo alcuno di tempo; erimefsa che farà fiino obligati difenderla. Che pendendo lite reale, ò mifta in Giudicio, non fi podi trasferire la cola dedotta in quello in altra perlona diftrugerla. Gap. 123. P Er oviare alle malizie degl’huomini, terminare quanto prima le liti, e ^ raffrenare la malignità de litiganti, ordiniamo, che le alcuno farà citato in Giudizio, avanti al Giudice, tanto ordinario, ò Delegato, quanto Arbitro, ò Arbitratole, ed in tal modo farà citato, che la citazione verifimdmentefarà venuta alla notizia di lui; cofi perocché nella defsa citazione ficontenghi la cofa,eia caufa per laquale è citato ad idanza d’alcuno, fopra la ragione, overo azione reale, òmida, ò pofsefso’dell’idefsa, & in qualunque modo fi agiti, anco con azione perfonale ad rem, perchè fi dica pofsedere, ò trattenere la cofa da dimandarli dallo fteiso, mobile ò immobile; overo la cola da dimandarli da fe,over ildominio, ò pur il polsefso de l’iftelsa cola, in qualche maniera, ò titolo habbia alienato, donato, permutato, overo cedute le ragioni,ò con qualunque altra forte d’alienazione, dopo la citazione, inqualche perfona particolare, fia di qualunque condizione, in Collegio, òLiniverrina l’habbia trasferita: ò non fapendo quello, che l’hà fatto chiamare in Giudizio, habbia comportato, che fia fatta fentenzacontra dife, ad idanza d’alcuno,