Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/66

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5 b LIBRO cuno, fopra la mederna colà; in modo che habbia Iafdato il podeflb: ò in altra maniera con inganno, colpa, ò fatto fuo habbia cefsato pofedere doppo la predetta citazione: overo habbia confumata la ftefsacofa, ò notabilmente deteriorata, ò fatta confumare, ó pur deteriorare, overo habbia ciò permefso, qual malizia, e colpa (empre fi prefuma, fe non fi provafse il contrario. Sia obbligato, non ortante le cole predette, risponder ingiufiizia fopra la mederna cola. La quertione fi termini per il Giudice; e tale alienazione fia nulla ipjo jure, nè da quella s’intenda trasferito dominio,ò polfeflò alcuno, e quella non oliando, la fentenza fatta contra fiftelfo reo fi mandi in efiècuzione, lenza alcuno nuovo procedo da farli contra quello, nel quale farà fiata fatta l’alienazione; e colili chehaurà alienato, o pure comportato tale fentenza contra di fe, non lapendolo la parte, comedi fopra, òcome se detto, con inganno habbia celiato di podedere, difirutta, ò pur deteriorata la mederna colà, cada ìpfo facto nella pena del valore della cofaj fe pure non eccederà libre venticinque che dindi insù nella pena di libre cento di buona moneta, d’applicarfi per la metà al Fifco, e per l’altra metà alla parte, in cui pregiudicio le predette cofe fono fiate fatte, da rifcuoterfi /pfpf -ao: alla quale parte offefa fi rifaccino anco gli danni, ed intereffe: & incorra nella (teda pena colui, chefapendolo comprarà cofa litigiofa, come di fopra, ò riceverà fotto altro titolo, overo fcientemente haurà meritata fentenza tale; non rapendoloquello, quale primieramente ha veva adoperata la citazione: le quali colè habbino luogo, fe non in quanto farà fiato fatto di voluntà di quello, che bavera ufata la citazione; e le non perl’iftedò citato farà fiata fatta fentenza, la qu de fia pallata in rem judicatam: overo fe non fbffe difirutta l’inftanza della caufi, la quale feguide dopo la prima citazione: ò pure quello, che ha ufata la citazione, non haurà per negligenza profeguita la caufa, la qual negligenza fi prefuma, fe nel fpazio d’un mele, dal giorno della citazione prima, il detto infiante non havrà pròignita la caufa. Che’I pofJeiTo havuto dal defbnto, nel tempo della rnorte 3 unitamente palli à gl’heredi - Gap. 124. I L pofsefso de beni havuto dalla pmfona defo ita, nel tempo della morte, palfi unitamente à gl’heredi fuccedenti per tefiamento, ò lènza tedia mento, fecondo l’ordine della fuccedx me ipfo jure, le bene da l’herede non folle fiato pigliato detto pofsefso; non oftante, che alcuno di propria autorità, dopo la morte delia detta perfona, havefse occupato il detto poffefso, overo fofse entrato al pofsefso. Che li beni de’ Chierici 3 e Religiofi fiano polii all’eftimo. Cap. 125. O Rdinìamo, che li beni patrimon iali delli Chierici, e Religiofi della Città, Difiretto, & Vefcovato di Trento, overo in altra maniera temporalmente acquifiati, ecetuate le Prebende, e Chiefe nella Città Difiretto, & Vefcovato, fi pongino all’eftimo, e per li fielfi beni fuoi proprii fianoobligati fottommetterfi à fare li carichi del Commun di Trento: come li predetti beni bora oblighiamo à carico tale. ì Belli