Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/68

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6o LIBRO all hora in cafo tale il Podeflà debbi ad indanza di qualunque dimanda,che tale lavoriere,ò cavamente da fatto,al quale vcrifimilmente appartenga,fotto pena di libre venticinque di buona moneta, in fpaziodiquindeci giorni, dopo che farà flato ricercato, affittare à qualunque vorrà pigliar à pigione,tanto delli beni della perdona Ecclefiafiica, ò non fuddita, come di Copra, e delli Benefiz) Cuoi, che dell’affitto da sbordarli all’hora da l’ifleffo Conduttore, fi polla fare il predetto lavoriere, per la portione dovuta dalla perdona Eccleiiamca^ enonfuddita^ peroccafione comedifopra. E tale locazione così fatta fiadi valore, come fé folle fiata fatta dalla perfona Ecclefìafiica,ò nonfudGiudici fuoi, con le folennità ricercate dalla Ie^ge. Et il detto 1 odelta di Trento à fare le cofe predette sforzi i prenominati Mezadri, Lavoìantij ed Affittalini delle nominate perfone, come di (opra, realmente, e perfonalmenre, de plano, lenza drepito, e figura, non attefa eccettione alcuna. Con ooligo al Signor Podedà d ofìervare, e far oflervare tutte le cofe predette, lotto pena di libre cinquanta di danari di buona moneta, del fuo falario. E queito Statuto fia precifo, e precifamente s offervi. Che li fondi, e proprietà de Cittadini Laici, e. Chierici proprie, e non prebendarie, ò EccleLaftiche, fiano obligate alle funzioni con la Città. Gap. 127. I N oltre perchè efperimentiamo, che gli Ecclefiaflici hanno Benefìzjnella Citta, e per le pingui rendite dalli fuoi Benefizi, ogni giorno comprano, & a equi (la no proprietà de Laici, applicandole alle Chiefe, in modo, che non ritornano più à Secolari, in pregiudizio loro; particolarmente circa le fazzioni, e carichi reali dovuti da quelli; per tanto determiniamo, che tutti li beni, e fondi,proprietà di qualunque condizione, e forte, chealprefente fono, e fi poffedono dalli Laici, di qualunque condizione, e flato, grado, overo per raggione di dominio diretto, ò pur d’utile; fia nella Città, e Diffretto, overo in tutta la Giuridizione fottopofla al Vefcovato, per f avenire in perpetuo fiano, e debbino efler obligati, e fottopoffi à pagare qualunque finizione, fieure, collette, e carichi reali, e perfonali, ò almeno reali, ove quello, che acquifia, parefle efente dalle perfonali; in maniera che, fe anco per qualunque raggione,ò titolo faranno applicati à perfone,òluoghiEcclefiaflici, ò Religiofi, ò à qualunque perfone, ò luoghi pretendenti alcuna efenzione, fempre pallino, e s’intendano efler pallate ipfò ure, con l’obligo delle dette fonzioni, e carichi; à quali perpetuamente fiano tenuti: cioè fe acquiftano dalli Cittadini;& habitanti nella Città,& appartenenti alla Beffa,paghino con la Città; fe poi dalli Rurali, che non fanno con la Città, paghino con li Rurali. Il qualeStatuto però non vogliamo, che deroghi alle ragioni delli Cittadini in quello, che acquifiando dalli Rurali, nondimeno non fiano obligati con gli Beffi le Collette pagare, come nel Statuto pofio fotto la Rubrica, de publicìsfanEiionibus folmendis’-, il quale vogliamo efler fermo,e rato, quanto alli Cittadini, non quanto à gl’Ecclefiaflici; particolarmente per quello, che fe talvolta li Cittadini acquiflano dalli Rurali, li Rurali parimente Comprano dalli Cittadini: come anticamente sè conofciuto; ma fe laChiefa, o alcuno à nome di lei acquifia qualche cofa dal Laico; tal’acquifio non ritorna piii alli Laici. Mà quando il Cittadino, ò habitante nella Città non iavorafie per fe Beffò,ò per lupioperari la cofa acquifiata nella Villa, ma per c ^° re, A i: av0rat<? re P arz * a ^ e i a 11 bora in cafo tale, vogliamo, che detti Mafarìore, Affittaiòlo,ò lavoratore parziale fia obligato à pagare,e contribuire con 1 Rurali, nelle Steure Collette, conforme à quella rata,e parte de frutti.