Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/74

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66 LIBRO Che fi debba tre volte chiamare li Decimarli per li Patroni 5 ò Lavoratori à ricevere la Decima. Gap. 13 8. I N oltre Ordiniamo, qualmente fé li Patroni, ò Lavoratori delle Terre, over altri à loro nome al tempo delli raccolti tré volte con alta voce nelle medefime Terre chiamaranno li Decimani della Contrada, ò Luogo, ove fono dette Terre à ricevere la Decima, non pollino ipfo fatto elTer convenuti, & obbligati à pagare detta Decima, e ciò mediante il Giuramento, che prepara il Patrone, ò Lavoratore d’aver chiamato tré volte, come fopra, e d’aver ivi lafciato effa Decima. Che li Patroni debbano efler preferiti alli Creditori 3 e Moglie delli Mezadri nelli beni della Mezadria. Gap. 139. I N oltre ordiniamo che tutti li frutti, e beni della Mezadria,ò fii delli Lavoratori à mezzo, & le Beftie, e qualunque altre cofe, quali effi Mezadri averanno,e leniranno nella caia del Patrone, fii per occafione d’efla Mezadria, ò lavoranza, e Umilmente tutti li frutti, e rendite nate,e raccolte nelle terre, quali qualunque Lavoratori, e Condutori lavorano avute da Cittadini, ò altre perfone, fiino di qual fii forte, & in qual fii modo condotte fopra le dete terre, fiino,e s’intendino effer obbligate, & obbligatici locatore, e Patrone talmente, che eflò Locatore Patrone vengi preferito alla Moglie, & altri creditori ancorché anziani per tempo, per ragione, òprivileggj, tanto per tacita, che per efpreffa hippothecha,e poffi eflò Patrone tratenere eflì beni, e riceverli con propria auttorità fin tanto, che farà interamente fodisfatto del debito contratto per caufa di Mezadria, ò lavoranza; e fi crederà giuramento del Patrone, ò Locatore circa la verità del debito fatto trà il Patrone,e Mezadro, trà il Locatore è Lavoratore, fin alla quantità di Libre cinque di buona Moneta, fenza verun altro documento pubblico,ò provanza fe il Padrone, e Locatori predetti faranno di buona condizione, vita, e fama; E fe il Mezadro portarà qualche cofa, overo tradurà Befliami dalla cafa del Padrone,che abita, overo farà, ò permetterà, che venghino condotti, ò portati altrove, imlladimeno fiino, e s’intendino obbligati al Padrone d’efla Mezadria, e terre tanto quanto, fe non foffero flati portati,ò condotti altrove, & il Patrone, fe vorrà, podi,però coll’anttorità del Giudice far ricondurre li medefimiBeni, e Befliami nella cafa predetta: e qualunque perfona, che averà dette cofe incafa fua farà obbligato à requi Azione del Patrone reftituirle,e manifeftarle fotto pena per cadaun contrafaciente, e cadauna volta di Libre dieci di buona Moneta, alla Carnea Epifcopale per metà, e per l’altra metà al Padrone. Delli Damù delle Calè, quali devono denunciarfl al Padrone per li Abitanti. Cap. 140. L I Abitanti nell’altrui cafe,e beni tanto rullici,che urbani devono denttnziare alli Padroni perii quali abitano fri tré giorni rifpetto alli urbani, e irà otto giorni rifpetto alli rullici, fe qualche cofa di novo, òdi dannoda altra perfona venilfe fatto nelle medefime cafe, ò beni, fenza licenza del Padrone dell iftefla cafa, ò beni. Altrimente fiino obbligati alli Patroni per ogni danno, & inter effe, che per mancanza di tale denunzia foffe fuceffo, overo per caufa di non aver avuto cognizione di detta novità, ò danno datto.