Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/79

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L» li L C, i V 1LL. 71 «lamio del Colleggio, havuto dal Bidello, ò altro del Colleggio, deba intervenire feguendo il fuo Rettore overo Configlieri, fotto pena di carentani 8. per cadauno toties quoties, e non foffè legitimamente impedito. In oltre fimilmente fi praticherà l’ifteflo nelli Funerali,e s’intendi delli Afeendenti, e Defcendenti, & anco Colaterali, e Moglie de’ Collegiati. Inoltre, ch’alcunodel Colleggio non vadi al Palazzo in abito, e dato men honeffo, lòtto pena di carentani 4. cadauna volta. In oltre, cheniunodel Colleggio vadi al gioco, ove fi giocano dinari, & ivi non podi predar dinari fotto pena di Libre due proquolifot toties quotks. In oltre, cnalcuno del Colleggio nonardifea giuocare alliDadi dinari,eccetto, che al giuoco del Sbaraglino, & eccetto che nelle Sagre, fotto pena di carentani 8. toties quoties. In oltre, che cadaun Notare del Collegio predetto, continuamente porri feco tutte le cofe neceffàrie per concepire abbreviature, cioè il quadernetto, il Calamaro, con la penat ola, e penna, fotto pena di carentani 8. per cadauno toties quoties; e cadaun del Collegio informato delle predette mancanze fii obbligato fotto limile pena manifeftare ciò al Rettore del Collegio, e fuoi Configlieri. In oltre s’alcuno impegnaflè alfOlteria cofa al fuo officio neceffaria paghi carentani 8., e per quattro meli fi fofpendi dall’Officio. Item, fe qualche Notaro fi fmenticarà fuori di Cafa fua cofa neceffaria alla fua Profeflìone paghi carentani 4. per cadauna volta. Inoltre, che niuno del Collegio contro il fuo Rettore, ò fuoi Configlieri proferifea parola ingiuriofa, ò la facci proferire da altri con mal animo, fotto pena di carentani 16. per cadauna volta. In oltre, che niuno del Collegio nò parli male come fopra contr alcuno del Collegio fotto la pena di carentani 8. ad arbitrio del Rettore, e Configlieri. In oltre, che cadaun Rettore del detto Collegio, qual’è di preferite, ò farà nell’avvenire deba avere quattro Configlieri, un Malfarò, un Notaro, e due Bidelli, quali fiino del medefimo Collegio da eligerfi per l’Univerfità di detto Collegio, overo dalla maggior parte. In oltre, che detti Configlieri ad’ogni richieffa del Rettore fi debbano prefentare, ove elfo comaudarà fotto pena di carentavi 4. toties quoties, fe non faranno legitimamente impediti. In oltre I’iftelfo doveranno praticare li Malfari, & Notari predetti, e fimilmente li altri del medefimo Collegio elfendo avvifati, fe non faranno legitimamente impediti. In oltre ogni volta, che faranno chiamati più Notar) di detto Collegio à feri vere atti pubblici inGiudicio doverono concordemente indetto luogo fcrivere, e notare, di modo che la Scrittura d’ambidue fii in tutto uniforme fotto pena di carentani 8. cadauna volta per cadauno. In oltre,che niun Avvocato, Procuratore, òNotaro podi Icrivere, avoccare, ò procurare nella Città di Trento, fe non farà deferitto nel Collegio medemo fotto pena di Lire dieci, &c. In oltre, che ninno fii admeffo al Collegio predetto, fe prima non farà efaminato, & approvato dalli Efaminatori d’elfo Collegio Deputati. In oltre, che a cadauno d’elio Collegio in cafo di necefiità, cioè infermità, fuoco, acqua, ò altra feiagura fi debba per l’iftelfo Collegio foccorrere, e fovvenire, conforme farà determinato dal Rettore, e Configlieri. In oltre, che tutti debbano foccombere alle fpefe, quali faranno fatte per configlio di detto Rettore, Configlieri, e maggior parte del Collegio Biedemo. In oltre, che tttttò il Collegio, cioè tutti, e cadauno del medemo debbino