Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/83

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DEL CIVILE. 75 rò, che detta Tafsa non eccedi la Somma di Libre quaranta fii quanta fi vogli la fumma. Per Inftromento di refa di conti di tutela, & amminiftrazione fin’a Ragnefi cinquanta inclufrv’e Libre tré. Dalli Ragnefi cinquanta fin’alli cento, Libre 4. D’indi in sii per cadami centenaro di Ragnefi, carentani fei, in modo tale, che non eccedi, coms fopra. Per Inftromento d’emancipazione, arogazione, adozione, e redazione alla Patria poteftà, Libre tré. Per abbreviatura fèmplice fuori del Libro del Notarp delli fudetti Inflromenti abbi il Notaro carentani 4. Et in quelli cali, perchè vi è il Statuto, quello s’olfervi, e pollino li contraenti elfer sforzati dalli Notari a efigere detti Inllromenti eftratti, eccetto gl’Inftrumenti di credito contro li debitori, delle Locazioni temporali, delli Mandati di procura, e delli compromelfi, eccettuando fe li compromelfi s’eftrahelfero con le Sentenze; è ciò tanto negl’Inftrumenti, che nelle abbreviature de’ contratti tanto precedenti, che fufseguenti; e fopra di ciò s’olfervino li Statuti, che ne difpongono. Per li Tellamenti, e qualunque altr ultima volontà s’ollervi là Tallà delle compre, e vendite, come fopra. Si ridopiarà però la Mercede, che fi doverebbe per 1 ’ erede legitimo, fe l’erede farà ellraneo, overo non Cittadino, ma Foraltiero, & il Cittadino non fi deve intendere per erede ellraneo. Lidiamente fi ridopiarà la Mercede del Notaro, s’il Tefiatore farà infermo di morbo pellifero, ò contagiofo. Per cadami Legato di Libre cento, e d‘ ìndi in giù averi il Notaro una Libra carentani fei. D’indi in su s’ollèrvi la Tafsa degl’Inltro-, menti di compra, e vendita come fopra, E per Legato fatto a caufa pia non eccedente Libre cinquanta, fi paghi la metà della Tafsa fatta per li Legati profani. Per Legato fatto a caufa di Dote, over’augumento, anco eccedente detta fumma dì Libre cinquanta s’ofservi la Tafsa fatta nel prolfimo verficolo per li Legati Pii. L’ilìefso s ofservarà nel Legato fatto per caufa alla quale era il Tefiatore obbligato. Per la foftituzione univerfale nel Tellamento carentani fei per cadami Sollituto. Ma fe tra le parti fofse feguita convenzione fopra dette Mercedi, in tal cafo s’ofservarà la convenzione. E li Eredi pagaranno per li Legatarj, e quelli doveranno rimborfare li Eredi, overo li Eredi fi trateniranno tutto ciò ch’averanno pagato. Non potrà però l’Erede efser obbligato pagare per il legatario, fe non a proporzione dell’eredità nella quale fuccederà. Per il rogito della Sentenza diffinitiva, condannatoria, ò afsolutoria, s’ofservi in tutto la Tafsa della compra, e vendita. L’ideilo s’olfervarà nelli laudi, & arbìtramenti delli Arbitri, ò comE ofitori, oltre la perdita del tempo, che fi confumerà, quale gl illelfi Aritri tafeeranno. Se poi la Sentenza folle, merè, ìnterdocmrìa di poco momento, e fcritta di pugno dell’Attuario, fi paghi una Libra. Se poi folfe fcritta di pugno del Giudice, abbi una Libra, e carentani 8. E fp folle di grave negozio fcritta dall’Attuario abbi Libre due; le poi à fcritta di pugno del Giudice Libre una carentani 4. I a L’ifteflb