Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/92

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84 L I B R O S E C O N D O Che non fi comprino Mezeni oltre il proprio ufo, e della fila Famiglia. Gap. 16. I N oltre Ordiniamo, che ninna perfona di qualunque condizione fi fia ardifca comprare, ò far comprare diretta, ò indirettamente nella Cit- ì tà, over nel Diftretto di Trento lenza licenza delli Confoli, e Pro veditori Carne Porcina, over Mezeni oltre il ftio ufo, e della fua Famiglia, acciò non fi cagioni careftia; eccettuati però li Mezeni Salati, quali fi conducono Salati di Germania. E ciò fotto pena di perdere li Mezeni, e carentani iò. per qualunque perfona, cadauna volta, da applicarli come fopra s’è detto. Che li Venditori di Carne Salate, Lardi, Formaggi, & altre colè comeftibili, diino il giuftopefo. Cap. 17. I N oltre Ordiniamo, che cadauna perfona della Città, e Diftretto di Trento, quale venderà Carne Salate, Lardo, Formaggio, Povina; Oglio, Butiro, Formenro, Biada, Legume., & altre merci Comefiibili, fia obbligato dare il giufio pefo, e indura, e chi contrafarà fi punifca in carentani 8. da applicarli alla Comunità toties quoties per cadaun Staro, e cadauna libra di robba venduta, e cadauno polli acculare, & abbi la metà di detta pena. Che li Beccarinon debbino tagliare la Carne, fè prima non farà ftimata per li Soprafianti. Gap. 18. f N oltre Ordiniamo, che niun Beccaro ardifca tagliar Carne, ne venderla, fe prima per liSopraftanti non farà flimata fotte pena di Libre fette di buona moneta, d’applicarfi alla Comunità, toties quoties. Che li Beccari non debbino vendere Carne per altra Carne. Cap. 19. I N oltre Ordiniamo, che alcun Beccaro non podi vender Carne per Carne d’altra Befiia fotto pena come nel proffimo Statuto da applicarli alla Comunità toties quoties. Che la Carne d’Animale morto da fè Beffo, non polli efier venduta alla Beccaria. Cap. 20. I N oltre Ordiniamo, ch’alcun Beccaro non ardifca vendere Carne morticina in alcuna Beccaria fotto pena di Libre 17. di buona moneta d’applicarfi alla Comunità toties quoties,&c. e s’intendi Carne morticina quella, quale non farà fiata fcannata mentr’era viva, e fana. Che li Beccari non pollino vendere nelle Beccane le Porcelle, nè pellarle, mà bruftolarle. Cap 21. I N oltre Ordiniamo, che li Beccari debbino bruftolare, non già pellare le Porcelle tutte, nè meno venderle nelle Beccarie,fotto pena di carentani 8. da applicarli come fopra nel proffimo Capitolo. Che li Beccari non devino tagliar, ò levar via i tefticoli ad alcun Becco, ò Montone, nemeno le mamelle alle Capre, e Pecore. Cap. 22. N oltre Ordiniamo, che niun Beccaro ardifca ad alcun Becco, Montone,. quando li ammazarà, levargli via,ò fargli levar via li tefticoli,nè ad alcuna