Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/94

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86 L I B R O S E C O N D O Delli Snidici, ò iìi Sopraftanti negligenti in (limare le Carni. Cap. 27. I N oltre ordiniamo, che fe li Sindici, ò ili Sopradanti alla Carne,tralafcierànno di {limare, ovèroftimaranno con frode,’overo faranno negligenti nel {limare paghi il negligente carentani 8. alla Comunità, il fraudolente carentani fedeci per cadauna volta, e fi rimovi dall’Officio, e li Sopradanti fiino obbligati denunciare li Delinquenti ridetto giorno, overo il feguente al più, dopo il cometlò delitto, lotto la medefima pena di ca* rentani fedeci. Che li Beccari debbino dare Sigurtà Cap. 2 8. I N oltre ordiniamo, che cadami Beccai o, e cadaun’altra perfona, il quale, ò la quale vorà efercitare l’Arte della Beccaria, e véndere le Carni alla minuta, di obbligato cadaun Anno per tutto il Meffi di Gennaro predare idonea Sigurtà alla Comunità di Trento 3 fotto pena di Lire vinticinque d’applicarfi alla medettma Comunità, di vendere la loro Carne fecondo la forma detti Statuti detta medefima Città: & al tempo di Quadragefima, quando li limiteranno li prezzi, dii la Sigurtà d’oflervàrq tutte le cofe, che circa li Beccari fi contengono netti Statuti: quale Sigtirfà predaranno per effi Beccari, e per cadaun’altro, che venderà Carne nelle loro Beccarie: e fe qualch’uno venderà Carne, ò efercitarà l’Arte del Beccaro fenz’aver prima predato la Sigurtà, fi condanni per qualunque volta in dieci Lire da applicarfi, come {òpra. Che le Carni, che fi vendono à pelo, non fi debbino dare con gionte. Cap. 29. I N oltre ordiniamo, che li Beccari non debbino vendere Capi, ne Piedi ne Intedini mifchiati affieme con fai tre Carni, ne anco à pefo, ma folamente feparati li poffino vendere. E chi contrafarà fi doverà per cadauna volta cadigare in una Lira di buona moneta da applicarfi alla Comunità: eccetuando però li Capi delli Agnelli, e Capretti, e le Madette ò fii le guancie Bovine. Che fii lecito alli Sindici, ò loro Soffittiti, Pefàdori indagare per tutte le Beccarie, fè fì 3 contraviene alli Statuti. Cap. 3 o. JN oltre ordiniamo, che li Sindici poffino, & a loro fii lecito, quando pm gli piacerà indagare, ò far indagare nelle Cafe, 6 Botteghe detti f a p a f r ‘ > & a,tri loro luoghi, e di qualunque altri venditori di Carni nelti.r;! «oi Trento, e vedere fe in qualche conto fi contravenga alli StalirVu le? ritrovara alc,lno contrafare nette cofe predette, debbino cadiSnfi mio C ^ em ° ’ e condannarI ° in Lire dieci di buona moneta d’appli„ ani ai t la ^ 0munità ’ tt uaIe P cna incollino ancora li Beccari, fe refideranno, e non permetteranno, che venghi fatta la fudetta perquifizione. Che