Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/98

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9 o LIBRO SEC O N D O Che li Botteghieri, & Artigiani non debbino tener aperte le Botteghe nelli giorni Feftivi. Cap. 48. I N oltre ordiniamo, che niun Botteghiero, ò Artigiano ardifca tenere la Bottegha appetta fotto pena di carentani i 5. d’applicarfi alla Comunità totìes quoties, nelli giorni Feftivi infrafcritti, cioè li giorni di Domenica, delli Appoftoli, della B.V.Maria, della Natività del Signore, Circoncifione, Epifanìa, li tré giorni di Pafqua di Refurrezione, dell’Afcenfiòne, delle Pentecofte, di.San Lorenzo Martire, di San Vigilio Patron Noftro,, della B.Maffenzia, ancorché una di effe Feftività cadeffe nelli giorni delle Fiere di Trento. Di quelli, che condurannoFormaggio,Ovi, Salvaticine, à vendere, li portino alla Piazza. Cap. 49. I N oltre ordiniamo, che cadauno condurà Formaggio, Poina, Ovi, frutti, Salvaticine, e cote fintili a vendere nella Città di Trento, fii obbligato condurle al Cantone, overo alla Piazza, e quelle non celate fotto le Vefti, ma appertamente, e pubblicamente, & ivi li venderanno, fotto pena di carentani 8. da applicarli alla Comunità totìes quoties. E che niun Revendarolo, ò Revendarola pofli comprare avanti l’ora Nona, ma paffata effa era Nona fidamente; falvo che non debbi comprare Formaggio per prezzo, che eccedi Soldi venti dinaro di Trento, fe non nel cafo, che un fol Formaggio paffaffe detta fìtmma, e chi contrafarà, perdi la cofa comprata, over il prezzo di quella: E fe il conduttore venirà alla Piazza paffata l’ora Nona niun Revendarolo compri, ne prefuma comprare delle cofe predette fin’ai feguente giorno all’ora Nona, fotto la detta pena: E la peffona, che comprerà, ò venderà altrove, che nella Piazza, òal Cantone, paghi carentani 8. alla Comunità per cadauna volta, che contrafarà a quanto fopra, e perda le cofe, che averà venduto, e fii duplicata la pena per quelli, che comprarà, ò venderà fuori della Città cofe, che fi portano a vendere nella Città. Che cadaun capo di caia debbi nelle Fefte fòlenni udire la M effa nella Cattedrale. Cap. 50. I N oltre ordiniamo,che cadaun capo di Cafa,ò Mafchio, ò Femina, fii obbligato fotto pena di carentani 8. nelli giorni Feftivi, della Natività, Circoncifione, Pentecofte, Refurrezione del Signore, A.fcenzione,nelle quattro Fefte della B. Vergine, in tutte le Fefte delli Apoftoh, di Santo Vigilio, di Santa Maffenzia, & in tutti li giorni di Domenica, udire una Meda nella Chiefa Cattedrale, e che anco li migliori Cittadini, e Cittadine, fe non fono fcufati da giufta Caufa, debbino affiftere alla Meffa Maggiore xn ella Chiefa, fin che farà finita, da applicarli alla Fabbrica della Chiefa. Che fi debbino tenere giufle le Mifiire. Cap. 51. I N oltre ordiniamo, che cadauna perfona debba avere, e tenere Orne, Brente,Stari,Mozi, Galede,Quartaroli,Stari dall Ogho,e Stari, e Qiiarte della Biada, e del Saie, Palli, Pafleti, e tutte le altre Mffure, Stadere, Refaroli, Piombini, Marche, Libre? Onzie 5 Balanze, e tutti li altri Pefi, nè debbino mifurare, ò pefare, fe non fono bollati con Bolli della Comunità, e Sindici, ò alcuno di quelli: E chi contrafa ra, o tenira Mmire, ò Pefi falfi, overo li averà avuti, e datti pagarà Libre dieci dinaro di 1 rento, per cadauna volta, la metà della quale pena saoplicarà alla Comunità, e l’altra, metà all’Accufatore; E fe il condannato non potrà pagare tale pe