Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/99

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D E’ S I N D I C I..7 91 j{a, fi ponghi nel fondo della Torre, e vi darà per tré meli: È cadami Sartore dovera tener il Pafletto giufto, e mifurare il Panno comprato fubbito, che farà alla fua Bottega, avanti lo tagli: e chi contrafarà, paghi alla Comunità carentani 8. per cadauna volta, e cadano fii accufatore, e fi credi adun fol Teftimonio di buona fama. E li Sindici, e Procuratori della Città di Trento fiino obbligati col giuramento, con quattro Uomini periti, daellegerfi pereflì medefimi, aflieme con li Confoli della Città, andar ad’efaminare le Mifure, e peli una volta all’anno, e tutte le volte, che parerà conveniente alli medefimi Confoli, e Proveditori della Città. Che fi debbino tenere lontani dal Fuoco le Paglie, Strami, e Sarmenti. Gap. 5 2* I N oltre ordiniamo, ch’alcuno in alcuna cafa, ove fa fuoco non debba tenere vicino al fuoco medefimo, fia {opra, fotto, ò all intorno, Sarmenti, Paglie, Fieno, Strame, e cofe Amili, di modo tale* che vi fia pericolo d’incendio; e chi contrafarà, paghi alla Città di Trento Libre cinque cadauna volta: E che li Sindici, e Proveditori della Città fpeffe volte nelle premette cofe debbino provedere, andando per le cafe, & oflèrvando li pericoli di Fuoco. Che non fi debbino fopra le ipalle portare fuori delle Vigne li Pali. Cap. 53. I N oltre ordiniamo, ch’alcuno dopo che faranno agiuftate le Vigne, e Palificate, non debbi portare Pali, ò Late delle Vigne, nè propr j, nè d’altri, nè a vendere, nè a cafa, fin ad altro tempo, che fuccederà d’agiuftare le Vigne, ancorché abbi licenza dal Patron delle Vigne, quale non pofll dare, chi contrafarà paghi per cadauna volta per li proprj, carentani 4. alla Comunità, e per li altri, carentani 8. di giorno, e di notte il doppio, e refarcirà il dannificato, la metà della qual pena s’applicarà all’Accufatore, e nelle cofe premette doveranno invigilare li Sindici,e loro Officiali, e fi creda al SaItaro,overo ad un Teftimonio di buona fama,& anco all’ifteffo dannificato, fe giurarà d’aver veduto: E che li Portinari della Città fiino obbligati ricevere fimili Legnami alle porte, fotto pena del doppio, e ricevendoli, abbino la metà della pena fopradetta. Delle Uve, che vengono rubbate dall 5 altrui Vigne. Gap. 54. I N oltre ordiniamo, che quello, il quale furtivamente prenderà dall’altrui Vignali, Orti, ò altri Poderi Uve, ò altri Frutti, paghi carentani 4. per qualunque Vva, di giorno, e di notte il doppio, e rifletta pena per cadami Pomo, Pero, ò Fico, e rifarcirà il dannificato, da applicarli come fopra per metà, e fe non potrà pagare, fi ponghi alla Berlina per un giorno, e fi creda come fopra delli Pali. Se poi in una fol volta prenderà dieci Uve, Pomi, Peri, ò Fichi, paghi Libre 5. e per la feconda volta Libre io. di buona moneta, & in ambi due detti cafi fi ponghi alla Berlina. Se poi il luogo farà circondato di Muro, ò Siepi, all’ora incorri nel doppio d’eflà pena, nè fi creda al Padrone del luogo, fe diceflè d’aver dato licenza avanti detto danno, fe non |jel cafo, che giurafle d’averla data. Delli Saltali s che rubbano Uve. Cap. 55. I N oltre ordiniamo, che fe qualche Saltaro delle Vigne rubberà Uve, ò altri Frutti, e li venderà, ò donarà dolofamente, e (Tèndo ancor Saltaro, paghi carentani il. per qualunque Uva, e per qualunque Pero, Pomo, 6 Fico