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Formola per la promulgazione delle Leggi 23 giugno 1854
VITTORIO EMANUELE II
E DI GERUSALEMME DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC., ECC., ECC.
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. La promulgazione della Legge è espressa nella seguente formola:
(Il nome del Re, ecc.)
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
(Testo della Legge)
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Art. 2. La legge porterà la firma del Re, sarà controsegnata dal Ministro proponente, e munita del visto del Guardasigilli, che vi apporrà il sigillo dello Stato.
Art. 3. Le leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell’apertura della Sessione parlamentare, immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che nella legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione.
Art. 4. Le leggi promulgate saranno immediatamente inserte nella raccolta degli atti del Governo.