Vai al contenuto

Pagina:Statuto fondamentale del regno.pdf/7

Da Wikisource.

7


DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

Art. 24.

Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25.

Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26.

La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27.

Il domicilio è inviolabile, niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28.

La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.

Art. 29.

Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l’interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30.

Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.