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Art. 31.

Il Debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32.

È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.


DEL SENATO

Art. 33.

Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età di quarant’anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1° Gli arcivescovi e vescovi dello Stato;

2° Il presidente della Camera dei deputati;

3° I deputati dopo tre legislature e sei anni d’esercizio;

4° I ministri di Stato;

5° I ministri segretari di Stato;

6° Gli ambasciatori;

7° Gli inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;

8° I primi presidenti e presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;

9° I primi presidenti del Magistrato d’appello;

10. L’avvocato generale presso il Magistrato di Cassazione ed il procuratore generale dopo cinque anni di funzioni;

11. I presidenti di classe dei Magistrati d’ Appello dopo tre anni di funzioni;

12. I consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei conti con cinque anni di funzioni;