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CAPO XXVII. 287


Nell’armi leggiere, facili a procacciarsi con lieve spesa, stava non per tanto la forza principale dei montanari Liguri sì temuti e fieri1: anzi di tutti i popoli di scarso stato. Non altrimenti armati andavano pure a campo i militi latini nell’età prisca2.

Qualunque volta l’imperatore, capo supremo dell’armi3, chiamava a combattere, la legge stabiliva il modo di fare la scelta e di compor l’esercito: la religione ne rendeva inviolabili le obbligazioni col mezzo del giuramento4. La legione divisa per coorti, ordine proprio degl’Itali antichi, si componeva insieme di fanteria grave e di fanti leggieri, con i loro uomini di supplimento, musici e artefici: più tutta la salmeria e le bagaglie. Il servizio militare, al pari dell’imposta, si regolava secondo la facoltà o il censo: ciascuno passava nell’arme che gli si competeva di diritto, ed i militi delle prime schiere erano anche obbligati corredarsi a sue proprie spese. Lo stesso accadeva per la cavalleria composta della parte più signorile della nazione: poichè tutti coloro che in virtù del censo

  1. Hostis levis, et velox, et repentinus. Liv. xxxix. i.
  2. Virg. vii. 629 sqq.; Propert. iv. el. i. 28.: miscebant usta praelia nuda sude.
  3. Vedi sopra p. 78. n. 49. La partenza di un capitano di guerra per l’esercito in abito militare, preceduto da due littori, si vede bene figurata in un cippo di pietra con etrusca iscrizione ap. Dempster. tav. 46.
  4. Primum militiae vinculum est religio, et signorum amor, ei deserendi nefas; tunc deinde facile cetera exiguntur mandaturque jusjurandum adactis. Senec. ep. 95.