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Pagina:Storia degli antichi popoli italiani - Vol. II.djvu/294

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288 CAPO XXVII.

possedevano quanto basta a mantenere un cavallo avean obbligo di farlo in guerra legalmente. Tali sono le milizie che per deliberazione pubblica si coscrivevano nelle ordinarie fazioni di guerra: in quelle stava il nerbo di un esercito ordinato alla difesa o alla conquista: per esse pendeva quasi unicamente la sorte o l’onor delle battaglie. E non di meno per istraordinario bisogno, e massimamente in vigore della legge sacra era pure comandamento dei magistrati, che i più scelti e valorosi formassero da per se un corpo di guerrieri eletti: indi ciascun di loro chiamasse sotto l’armi un aiuto, di cui rispondesse: e così di persona in persona ognuno dei nominati scegliesse un altro fino al numero totale voluto dalla legge1. Quest’uso fu non solamente degli Etruschi2, ma de’ Sanniti ancora3: il che vuol dire che venne loro in origine dai padri Sabini. Nè minor forza tenea dovunque la legge sacra per gli altri popoli di razza osca, e pe’ Liguri tutti ne’ grandi frangenti di guerra4. In oltre a queste giurate milizie guerreggiavano ancora bande di volontarj sciolti, capitanati da buoni condottieri, che facean la guerra per solo mestiere5: simili per av-

  1. Ut vir virum legeret.
  2. Liv. ix. 39.
  3. Liv. ix. 40, x. 38.
  4. Vedi Tom. i. p. 258, e di sopra p. 19.
  5. Voluntarios dicerent militare ubi vellent (Liv. vi. 6): ed altrove parlando dei Volsci: non publico consilio capessentibus arma, voluntariis mercede secutis militiam iv. 55.