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74 CAPO XXI.

suffragj? Ben di più dimostra aperto il fatto medesimo di Vejo, toccato di sopra, che in coteste adunanze il popolo convocato dava il suo voto per l’elezione annuale del magistrato1; benchè non possa dirsi preciso in qual forma le tribù divise vi deliberassero, o vi praticassero il dritto di far la scelta. Senz’alcun dubbio la prescrizione di certe osservanze relative agli auspicj ne’ comizj di Roma, che conferivano agli auguri una specie di veto, si fondavano sopra un principio di opposizione alla plebe, cavato dalla dottrina fulgurale degli Etruschi2. Le spesse contenzioni fra patrizj e plebei, come quella dei prepotenti Licinj in Arezzo3, o dei popolani d’Ardea ne’ Rutuli4, aveano per eterna cagione l’abuso che ora l’uno, ora l’altro faceva de’ suoi propri diritti nella città. Talchè in somma non è punto dubbioso che il corpo intero de’ plebei, il quale contava da per tutto uomini apprezzati e facoltosi, non rappresentasse nella costituzione un ordine popolare legato colla gente patrizia; ancorchè sia impossibile giudicare, salvo che per analogia agli ordini romani, qual si fosse la debita corre-

  1. Liv. v. 1.
  2. Itaque in nostris commentariis scriptum habemus: iove tonante, fvlgvrante, comitia populi habere nefas. Cicer. de Div. ii. 18. Jove Tonante cum populo agi non esse fas quis ignorat? Idem Philip. v. 3.
  3. Licinium genus praepotens. Liv. x. 3. Nelle iscrizioni il gentilizio è , Licinius; , Licinesia.
  4. Liv. iii. 71.; Dionys. xi. 52.