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80 CAPO XXI.

Magistrati municipali ora in funzione, ed ora sedenti per tribunale, si veggono di più rappresentati con mostra di loro seguito, qual era il costume, in monumenti degli Etruschi1. Davano materia ogni dove alla ragione civile le consuetudini, gli ordini, e gli statuti interni della città, prudentemente custoditi da ciascun popolo, e fermamente mantenuti in rigore da quelli sotto il dominio stesso di Roma colla legalità del gius italico. Principalmente quanto riguardava alla proprietà, ed ai suoi effetti, al diritto dei genitori, al matrimonio, alla successione, alla tutela, a’ dritti de’ creditori, e in breve a qualunque altro titolo di ragione. Sopra tutto l’inestimabile dritto di proprietà si ritrova molto efficacemente protetto con forti difese, dappoichè la più umana e discreta vita civile di tanti popoli, per natura villeschi e coltivatori, era stata dapprima ordinata mediante una legge agraria originale, la qual muniva di ragioni e titoli incommutabili la proprietà del fondo2. In vigore appunto di quel domma teocratico primitivo, che concepiva la signoria del terreno qual supremo dominio d’Iddio sopra tutte le cose trasferibile ne’ suoi prediletti. Ed avvisatamente i legislatori etruschi adoperando all’uopo la giurisprudenza prima, o simbolica, secondochè richiedevano i costumi ed i tempi, renderono sacra questa fondamentale disposi-

  1. Vedi tav. cxxii. 1. 2.
  2. Terrae culturae causa attributa olim particulatim hominibus ut in Etruria Tuscis, in Samnium Sabellis. Varro, in Agemodo, ap. Philarg. Georg. ii. 167.