Pagina:Storia dei fatti de Langobardi - vol 2.djvu/162

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lorchè nel 774 Carlomagno spogliò del regno Desiderio, lasciando ai Longobardi le loro leggi, volle unicamente che per tutto il territorio da lui conquistato, forza eguale alle medesime ottenessero le capitolari dei Franchi. Roma e l’esarcato non avevano in questo mezzo altre leggi che il codice di Giustiniano, ond’è la varietà di consuetudini che fra paese e paese si scorgono tuttavia nell’Italia.

La legislazione Longobarda, che puniva di morte il furto e l’adulterio, fu men severa per riguardo gli omicidj. Il grande vassallo, per cui opera o istigazione accadesse la morte d’un uomo libero non poteva essere citato ai tribunali, se quanto fece gli era stato comandato dal re: tanta si fu la fiducia di quei popoli nella giustizia del loro capo. Chiunque avesse chiamato il nemico negli stati, o abbandonata la patria, o favorita altrui migrazione, la pena capitale non isfuggiva. Se un gran vassallo si faceva reo di trame contro il re, la legge, non condannandolo in aperti termini alla morte, lo dichiarava esposto a perdere la vita. Varia fu la gravezza delle pene secondo i luoghi ove le colpe vennero commesse: perchè per un medesimo delitto l’essere assoggettato ad un