Pagina:Storia dei fatti de Langobardi - vol 2.djvu/163

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ammenda di 40 soldi, o di 900 soldi, o alla morte, dipendeva dall’averlo commesso in una chiesa, nell’assemblea del popolo o nel reale palagio. Le leggi militari punivano d’estremo supplizio chi concitava l’esercito contro il capo, o i soldati a trascurare i propri doveri, o abbandonava nella mischia i suoi fratelli d’armi. Mentre il generale eletto dalla nazione, ogni militar mossa regolava, era uffizio del gastaldo, che nominato veniva dal re, amministrare la giustizia, e curare il buon ordine interno dell’esercito: queste due autorità si vegliarono reciprocamente.

Le leggi dei Longobardi, a questi concedendo molti privilegi sopra i Romani domiciliati nel regno, posero fra tali due popoli distinzioni che i secondi aggravavano: onde il seduttore d’una schiava Longobarda pagava un’ammenda tripla di quella, cui soggiaceva chi subordinata avesse schiava romana. Ogni donna era per legge affidata o alla tutela speciale di qualche cittadino, o immediatamente a quella del principe. L’uomo libero che prendea in moglie una schiava, condannavasi a capitale supplizio, se prima di contrarre le sproporzionate nozze non la purificava, tenendosi a certe prescritte forma-