Pagina:Storia della letteratura italiana - Tomo I.djvu/152

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Parte III. Libro I. 113


In esse certo doveva esser versato quel famoso Papirio, il quale a’ tempi di Tarquinio il Superbo per volere del Senato e del Popol Romano raccolse e ordinò tutte le leggi, che da’ predecessori di lui erano state promulgate, affinché non avesse effetto il disegno, che formato avea Tarquinio, di abolirle tutte, e di reggere a suo capriccio l’Impero. Ne fu dunque data a Papirio la commissione, ed egli sì felicemente la adempié, che le leggi da lui raccolte ebbero il nome di Codice Papiriano. I frammenti, che di esso ci sono rimasti, sono stati raccolti dal dotto Avvocato Antonio Terrasson nell’erudita sua Storia della Romana Giurisprudenza1. Maggiore ancora esser dovette lo studio delle leggi verso il principio del quarto secol di Roma; quando la solenne deputazione si fece di tre Cittadini, acciocché recandosi ad Atene e alle altre Città della Grecia tutte ne raccogliessero le migliori leggi, che vi trovassero pubblicate; e quindi un Magistrato di Dieci fu eletto, che di tutte queste leggi formasse un corpo, il quale a stabile regolamento servisse della Repubblica, e che fu poi chiamato col nome di Leggi delle XII Tavole. Io non tratterrommi a parlarne più lungamente, poiché e tutti gli Scrittori della Storia Romana e tutti i trattatori della Romana Giurisprudenza ne han favellato. Ma veggasi singolarmente ciò, che ne ha scritto il soprallodato Avvocato Terrasson, il quale questo fatto ancora ha difeso2 contro Giambatista Vico, che lo ha rivocato in dubbio3, e contro M. de Bonamy, che senza contraddire al fatto ne combatte il più delle circostanze così, che il fatto stesso può rimanere dubbioso4. Una cosa sola io qui osservo a render sempre più evidente, che ben rozzi erano ancora i Romani a quel tempo, perciocché a interpretar le leggi recate di Grecia fu loro d’uopo valersi dell’opera di un certo Ermodoro di Efeso, che allora trovavasi in Roma; e a cui perciò a monumento di gratitudine fu innalzata una statua. Fuit, dice Plinio5 , & Hermodori Ephesii (statua) legum, quas Decemviri scribebant, interpretis publice dicata. Questo studio medesimo sostenuto dalla necessità di render giustizia nelle civili

  1. Part. I. §. V. VI. ec.
  2. Part. II §• I. XII. p. 27
  3. Principi di una scienza nuova intorno alla natura delle Nazioni„
  4. Lib XXIV, c V
  5. Memoir. de l'Àcad. des Inscript t XII. p.27