Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/166

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ANALISI

della

COSTITUZIONE SICILIANA





TITOLO I.

DEL POTERE LEGISLATIVO



Del Parlamento.

Art. 1. Il parlamento fa le leggi, le interpreta, le modifica, le abroga, ma i suoi atti sono sottommessi alla sanzione del re.

2. Il re è obbligato ad accordare o rifiutare la sua sanzione agli atti del Parlamento, prima di prorogarlo o di scioglierlo. Non può modificarli.

3. Il re promulga le leggi.

4. Il Parlamento fissa ogni anno le imposte, il re le sanziona.

5. La soppressione di un’antica e la creazione di una nuova magistratura, sono considerati atti legislativi e non possono aver luogo che per un decreto del Parlamento sanzionato dal re.