Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/167

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6. Il Parlamento deve nella prima sessione di ciascun regno, ricercare accuratamente gli abusi che si fossero introdotti nell’esercizio delle leggi costituzionali durante il regno precedente. Riforma questi abusi o ne promuove la riforma.

7. Il re convoca, proroga, discioglie il Parlamento. Non si vale però d’un tale diritto senza prima aver sentito l’avviso di suo consiglio privato.

8. Il re è obbligato a convocare il Parlamento ogni anno.

9. Se il re discioglie il Parlamento, è obbligato a radunare immediatamente le assemblee elettorali, e queste dovranno procedere all’elezione dei deputati alla Camera dei Comuni nel termine di giorni quaranta.

10. Il re fa in persona l’apertura del Parlamento o delega uno fra i pari del regno.

11. Quando il re fa l’apertura del Parlamento in persona, si reca alla Camera dei Pari, siede nel trono e pronunzia o fa leggere un discorso. Niuno fra i membri del Parlamento può rispondervi.

Durante questa cerimonia i principi della famiglia reale ed i Pari ecclesiastici prendono posto alla destra del trono; i Pari secolari alla sinistra, i membri della Camera dei Comuni di fronte. I membri del tribunale supremo del regno assistono alla seduta reale.

12. Finito il discorso del re, i Pari del regno ed i rappresentanti dei comuni gli prestano giuramento di fedeltà.

13. Per la proroga e lo scioglimento del Parlamento si osservano le stesse formalità che per l’apertura, ad eccezione del giuramento.