Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/174

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60. La città di Palermo ne nomina sei, le città di Messina e di Catania tre per ciascuna; ed ogni città, o comune dai 18 mila abitanti all’insù ne nomina due; ogni città, o comune dai sei ai 18 mila ne nomina uno.

61. L’isola di Lipari nomina un rappresentante.

62. L’università di Palermo nomina due rappresentanti, quella di Catania ne nomina uno.

63. La classificazione delle città, o comuni parlamentarie, non può subire innovazione che a seguito di un censimento della popolazione approvato dal Parlamento.

64. I rappresentanti dei distretti, della città, dei comuni parlamentarii, non ricevono indennità di sorta.

I rappresentanti delle università possono riceverne sui fondi dello stabilimento, ed in virtù di una deliberazione del corpo universitario che verrà sottoposto all’approvazione del consiglio civico.

Questa indennità non potrà essere maggiore di un’oncia (13 fr.) per giorno.

65. Non possono essere nominati a rappresentanti individui sopra dei quali pesi una accusa in materia criminale.

66. Non possono essere nominati rappresentanti:

I. I presidenti, e i giudici dei tribunali, e qualunque ufficiale della magistratura municipale.

II. Gli ufficiali dei ministeri e delle amministrazioni pubbliche, salvo che i ministri ed i capi d’amministrazione.

III. Qualunque individuo che riceva dal Re una pensione amovibile.