Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/175

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IV. I debitori dello Stato.

67. Per poter essere nominato rappresentante bisogna:

I. Essere Siciliano.

II. Aver compiuta l’età di anni 20.

III. Possedere in Sicilia un reddito netto e vitalizio di 300 oncie (3,900 fr.) per un rappresentante di distretto, di 500 oncie (6,500 fr.) per un rappresentante della città di Palermo; di 150 oncie (1,950 fr.) per un rappresentante di qualunque altra città o comune parlamentaria; e parimente di 150 oncie (1,950 fr.) per un rappresentante di università. Se però il rappresentante eletto da una università è professore della stessa non è soggetto ad alcuna condizione di reddito.

68. Sono elettori di un distretto i Siciliani in età di 20 anni che posseggano nell’estensione dello stesso distretto un reddito netto, e vitalizio di 18 oncie (234 fr.)

69. Sono elettori della città di Palermo i Siciliani di vent’anni che posseggano nella città o suo territorio un reddito netto e vitalizio di 50 oncie (650 fr.)

O che vi cuoprano un impiego pubblico a vita ed inamovibile del prodotto di oncie 300 (1,300 fr.)

O che siano consoli, o capi delle corporazioni legali d’artigiani, e posseggano nello stesso tempo a Palermo un reddito netto, e vitalizio di 18 oncie (234 fr.)

70. Sono elettori delle altre città, o comuni parlamentarie i Siciliani di 20 anni che posseggono nelle loro città o comuni, e suo territorio un reddito netto, e vitalizio di 18 oncie (234 fr.)