Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/176

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O che vi cuoprano un impiego pubblico a vita, e namovibile del prodotto di 50 oncie (650 fr.)

O che siano consoli o capi di corporazioni legali di artigiani, e posseggano nello stesso tempo nelle città o comuni un reddito netto, e vitalizio di 9 oncie (117 fr.)

71. Sono elettori universitarii i rettori, i segretarii, i professori, ed i dottori di collegio delle università.

72. Gli elettori di una città, o comune parlamentaria che posseggono un reddito netto, e vitalizio di 18 oncie (234 fr.) votano anche per l’elezione dei rappresentanti del distretto al quale appartiene la loro città, o comune.

73. Il reddito netto, e vitalizio di cui agli articoli 67, 68, 69, 70 e 72 deve provenire sia da proprietà di terreni, sia da rendite nello Stato, nelle Comuni ed altri stabilimenti pubblici, e sopra particolari.

74. Gl’individui che sono sotto il peso di una accusa criminale non possono godere del diritto di elettore.

75. Le liste degli elettori di ciascuna parrocchia sono dapprima formate dai curati sulla semplice dichiarazione dei cittadini, che si presenteranno ad essi dicendo di avere le qualità richieste.

Queste liste saranno trasmesse ai capitani di giustizia di ciascun comune.

76. La lista degli elettori di ciascun comune è formata ed approvata da una commissione composta dal capitano di giustizia della comune, e di tre scrutatori che il consiglio civico sceglie nel suo seno per scrutinio secreto.