Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/177

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A questa commissione si devono presentare gli elettori per giustificare i loro diritti.

77. La commissione di scrutinio dei comuni che non sono capo-luogo del distretto, deve trasmettere alla commissione del capo-luogo una copia autentica della lista comunale degli elettori.

78. Il protonotaro del regno trasmette al capitano di giustizia di ciascuna città o comune l’ordine relativo alle elezioni.

Il capitano lo pubblica immediatamente.

Pubblica in seguito un avviso agli elettori di presentarsi fra tre giorni alla commissione di scrutinio, per ritirare, quando vi sia luogo, la cartella di elettore.

Notifica al pubblico il luogo nel quale si procederà all’elezioni, ed il giorno e l’ora in cui avranno principio.

79. La commissione di scrutinio farà in seguito pubblicare la lista dei candidati, che si saranno presentati ad essa, o che le saranno stati proposti come elettori.

80. Ella non è chiamata ad esaminare se i candidati riuniscono le condizioni richieste.

Questo esame è riservato primieramente al protonotaro del regno, ma le parti che vi hanno interesse possono appellare da sue decisioni alla Camera dei Comuni che pronuncia definitivamente.

81. Le elezioni dei rappresentanti del distretto si fanno nel capo-luogo del distretto; quelle dei rappresentanti delle città parlamentarie, nelle stesse città.