Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/188

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141. Il giudizio del giurì in materia criminale, cioè il giudizio del fatto dell’accusato, portato da cittadini è stabilito dalla Costituzione.

Il nuovo codice ne determinerà le forme, come anche l’applicazione ai membri della Camera dei Pari e della Camera dei Comuni.

142. Il giudizio per mezzo di giurì in materia civile verrà stabilito con quelle norme e quelle modificazioni che si esigono dalla situazione e dai costumi della Sicilia.

143. Niun ufficiale di giustizia può procedere all’arresto di qualsiasi individuo senza un mandato firmato dal giudice competente ed ordinario, munito del rispettivo sigillo.

Questo mandato deve contenere il nome dell’individuo contro cui è spiccato, l’indicazione del delitto che gli viene imputato, ed i motivi che hanno indutto il giudice ad ordinarne l’arresto.

144. L’individuo che non ubbidisce al mandato regolare del giudice è ribelle alla legge.

Ma se il mandato non è rivestito di tutte le formalità prescritte dalla legge, l’individuo contro cui è spiccato ha diritto di opporsi a che sia eseguito.

145. L’individuo sorpreso in flagrante delitto, o accusato dalla pubblica notorietà, può venir arrestato senza formalità, e da qualunque persona se si tratta di uno di quei delitti che il codice, per la loro gravità, colloca in una categoria particolare.

Ma fra ventiquattro ore dall’arresto, gli si dovrà communicare il mandato rivestito di tutte le formalità prescritte dalla legge.