Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/189

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146. I custodi delle carceri non possono ricevervi alcun cittadino sopra ordine a voce del magistrato, ma devono richiedere che sia loro presentato un mandato d’arresto nelle debite forme.

Nel caso previsto all’articolo precedente, il custode può ricevere l’individuo arrestato, ma deve rimetterlo in libertà qualora il mandato d’arresto rivestito delle formalità prescritte dalla legge non gli venisse communicato nelle ventiquattro ore.

147. Il detenuto ha diritto di provocare dal tribunale competente una decisione sulla legalità del suo arresto.

148. Il magistrato deve interrogare il detenuto prima che spirino ventiquattro ore dal momento che fu arrestato.

Lo ammetterà nello stesso mentre a prestar cauzione a norma delle forme che saranno prescritte dal codice, e dopo questo ne ordinerà immediatamente la liberazione.

149. Ma se il detenuto è prevenuto di uno di quei delitti contemplati nella categoria particolare di cui nell’articolo 145 della costituzione, non sarà ammesso a prestare cauzione.

150. La tortura è abolita senza eccezione.

151. Qualunque sevizie verso il detenuto resta espressamente proibita.

Il detenuto non dovrà provare che il disagio riconosciuto indispensabile per assicurarsi di sua persona.

Il magistrato che avesse ordinato od autorizzato mali trattamenti verso il detenuto, sarà obbligato ad